C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 42/CSAT del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società CASAMICCIOLA TERME in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023. Gara – Rangers Qualiano / Casamicciola Terme del 5.02.2023 – Campionato 2° Categoria .

Reclamo della società CASAMICCIOLA TERME in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023. Gara – Rangers Qualiano / Casamicciola Terme del 5.02.2023 – Campionato 2° Categoria .

La società Casamicciola Terme proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque (5) gare effettive del calciatore La Monaca Cristhofer Rob inflitta dal Gst presso il C.R. Campania con decisione pubblicata sul C.U. n. 107 del 9/02/2023 per i fatti relativi alla gara Rangers Qualiano 1998 – Casamicciola Terme del 5/02/2023 valevole per il campionato di seconda categoria 2022/2023 girone E. Il reclamo si fonda su unico motivo articolato sull’eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Gst al calciatore tesserato per la società reclamante e sulla non qualificabilità delle condotte dello stesso come violento, piuttosto come scorretta ed antisportiva evidenziando in particolare la totale assenza nel gesto del predetto tesserato in qualunque intento lesivo dell’incolumità del calciatore avversario il quale non riportava alcun danno fisico. All’udienza del 27/02/2023 compariva l’avv. Monica Fiorillo, difensore della società reclamante la quale riportandosi riportandosi preliminarmente al reclamo evidenziava altresì che nel referto arbitrale non era stato riportato il soggetto (calciatore della società avversaria) che avrebbe subito la testata da parte del calciatore della società Casamicciola Terme. Inoltre, il legale evidenziava ancora che il calciatore che avrebbe subito la testata non riportava alcuna conseguenza fisica. Infine, L’avv. Fiorillo insisteva in una riduzione della sanzione inflitta. Ciò posto, letto il referto arbitrale ed esaminato il reclamo depositato in atti risulta che a seguito della testata subita dal calciatore della società avversaria, il predetto calciatore non ha subito alcun danno fisico tant’è che lo stesso proseguiva regolarmente la gara. Di conseguenza, nel caso di specie risulta applicabile il trattamento sanzionatorio di cui all’art. 19 comma 4 lett. a e pertanto la sanzione inflitta va ridotta a quattro giornate effettive di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

 Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. La Monaca Cristhofer Rob a numero quattro (4) giornate. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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