C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 44/CSAT del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società MICRI CALCIO in riferimento al C.U. n.60/AG del 2.02.2023. Gara – Micri Calcio / F.C. Fenix del 29.01.2023 – Campionato Under 17 Regionale.

Reclamo della società MICRI CALCIO in riferimento al C.U. n.60/AG del 2.02.2023. Gara – Micri Calcio / F.C. Fenix del 29.01.2023 – Campionato Under 17 Regionale.

La società Micri Calcio proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.60/Ag LND-SGS del 2/02/2023 con la quale il Gst, tra l’altro, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva ella perdita della gara per 0-3. Deduceva la società reclamante che la decisione del DDG di sospendere definitivamente la stessa al minuto 42 del secondo appariva quantomeno affrettata e non giustificata dal momento che le condizioni per la prosecuzione della partita sussistevano tutte. In particolare oltre alla presenza dei calciatori, che discutevano animatamente tra loro, non vi era stata alcuna invasione da parte delle opposte tifoserie n l’arbitro aveva adottato provvedimenti disciplinari ulteriori rispetto a quelli nei confronti di due calciatori identificati, concludendo per l’accoglimento del reclamo e la conseguente omologazione della gara, ritenuta regolarmente conclusa, con il punteggio conseguito sul campo di 2-1 a favore della società reclamante. La Corte sportiva d’Appello territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo così come proposto, sentito il DDG, in sede di audizione al fine di fornire chiarimenti in merito alla stessa, confermava quanto dedotto nel referto precisando che le condizioni ideali per la prosecuzione della gara non sussistevano atteso che il “parapiglia” vedeva coinvolti quasi tutti i calciatori delle due squadre tant’è che non era stato possibile adottare ulteriori provvedimenti disciplinari, ritiene quindi il reclamo non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la delibera del Gst pubblicata sul C.U. N.60/AG del 2/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

 

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