C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 46/CSAT del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società US TUFARA VALLE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Heraclea Calcio / Us Tufara Valle del 18.02.2023 – Campionato 1° Categoria.

 

Reclamo della società US TUFARA VALLE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Heraclea Calcio / Us Tufara Valle del 18.02.2023 – Campionato 1° Categoria.

La società Asd Us Tufara Valle proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta al calciatore Dragone Dario dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 115 del 23/02/2023. Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta al calciatore suddetto appare eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. Il calciatore, infatti, si rendeva protagonista di proteste anche se riferite in modo veemente e scorretto ma non aveva usato né violenza e/o minacce. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento del reclamo con conseguente sensibile riduzione della squalifica anche alla luce di precedenti giurisprudenziali adottati dal Gst e dalla Csat in relazione a casi analoghi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo meritevole di accoglimento. La sanzione disciplinare adottata, infatti, appare eccessiva rispetto al comportamento del calciatore che non aveva usata né violenza né aveva profferito minacce nei confronti del DDG.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica infitta al calciatore Dragone Diego a tre (3) giornate di gara effettive. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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