C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 46/CSAT del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD POLISPORTIVA GRICIGNANO in riferimento al C.U. n.56 D.P. Caserta del 21.02.2023. Gara – Messercola / Polisportiva Gricignano del 11.02.2023 – Campionato Terza categoria – Ce.

Reclamo della società ASD POLISPORTIVA GRICIGNANO in riferimento al C.U. n.56 D.P. Caserta del 21.02.2023. Gara – Messercola / Polisportiva Gricignano del 11.02.2023 – Campionato Terza categoria - Ce.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Campania, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, e sentito il difensore della società reclamante, RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Con reclamo proposto il 27 febbraio 2023, preannunciato con avviso del 22.02.2023, la società “A.S.D. Polisportiva Gricignano, in persona del suo presidente dott. Gennaro Pacilio, ha impugnato la squalifica per 7 (sette) e 4 (quattro) giornate comminate rispettivamente ai calciatori tesserati Carmine Pisano e Luigi Colella nonché la squalifica per 2 (due) giornate all’allenatore tesserato Carlo Liotto comminate loro dal giudice sportivo con C.U. n. 56 del 21.02.2023 per i fatti accaduti in occasione della gara “Messercola contro A.S.D. Polisportiva Gricignano.” del giorno 11 febbraio 2023, campionato di Terza Categoria, girone B, stagione sportiva 2022/2023 e che verranno in seguito riportati testualmente. Con ulteriore reclamo proposto il 27 febbraio 2023, preannunciato con avviso del 22.02.2023, la società “A.S.D. Polisportiva Gricignano”, in persona del suo presidente dott. Gennaro Pacilio, ha impugnato la delibera contenuta nel C.U. n. 57 del 23.02.2023 con cui il GST ha respinto il reclamo proposto avverso l’omologazione della sopra citata gara reputando invece la reclamante che la società Messercola avrebbe dovuto essere sanzionata con la perdita della gara per 0-3. Preliminarmente la corte riunisce i suddetti reclami per connessione oggettiva. In merito alla squalifica di 7 (sette) giornate comminate al calciatore Carmine Pisano, il GST così ha motivato la decisione: “A fine partita nello spazio antistante gli spogliatoi si veniva a creare una megarissa che vedeva coinvolti tutti gli appartenenti di entrambe le società; il n. 22 Di Nuzzo Emilio (Messercola) e il n. 18 Pisano Carmine (Gricignano) venivano alle mani colpendosi reciprocamente con estrema violenza con calci e pugni; il n. 2 El Mensouri Omar (Messercola) partecipava attivamente alla rissa con calci e pugni vari ad avversari ed inoltre lanciava un oggetto non identificato, grosso come una mela, ad altezza uomo nello spogliatoio avversario. A tale rissa partecipavano anche i tifosi locali (Messercola) giunti in massa nello spazio antistante gli spogliatoi; molti di loro avevano il volto coperto da sciarpe e cappucci e colpivano con calci e pugni i calciatori della squadra avversaria (Gricignano). Il tutto durava dieci minuti, prima di ristabilire la calma, anche con l’intervento delle forze dell’ordine. La società reclamante ha chiesto di annullare o ridurre la squalifica del suo tesserato che sarebbe stato vittima di aggressione ad opera del Di Nuzzo Emilio, che fra l’altro era stato espulso e non avrebbe dovuto stazionare nella parte antistante gli spogliatoi. Contesta inoltre la contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio che avrebbe punito nella stessa misura i suddetti due calciatori, nonostante uno fosse l’aggressore (Di Nuzzo) e l’altro l’aggredito (Pisano). A sostegno della tesi dell’aggressione che sarebbe stata subita dal suo tesserato Pisano ad opera del Di Nuzzo, la società reclamante non fornisce alcun elemento probatorio che pertanto resta indimostrata. L’unica circostanza di fatto risultante dal referto arbitrale è il comportamento irriguardoso dello squalificato Di Nuzzo Emilio che dopo essere stato espulso “per continue e ripetute proteste” nei confronti dell’arbitro continuava a tenere tale atteggiamento “anche nello spazio antistante gli spogliatoi dove si era accomodato dopo l’espulsione.” e dove si è poi verificata la megarissa. Indubbiamente assume particolare rilievo nella megarissa in questione il comportamento illecito del calciatore Di Nuzzo (Messercola) che non solo è stato espulso al 41° minuto S.T. per aver colpito, a gioco fermo, con un pugno alla schiena un proprio avversario, ma si è trattenuto nella parte antistante gli spogliatoi e ha continuato a tenere un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e, per di più, ha litigato con calci e pugni con il calciatore Pisano (Gricignano) e partecipato attivamente alla megarissa a cui si aggiungevano i tifosi della squadra locale, particolarmente facinorosi avendo lanciato durante la gara alcuni petardi nel settore riservato agli ospiti come rilevato dal commissario di campo nel suo rapporto. E il suddetto comportamento non può certamente essere considerato identico a quello degli altri partecipanti alla megarissa. Alla luce di quanto sopra e vista la oramai definitiva sanzione di 7 (sette) giornate di squalifica comminata al Di Nuzzo, la corte reputa che vada ridotta a cinque giornate la squalifica comminata al calciatore Pisano ex art. 38 CGS secondo periodo che ha tenuto una condotta meno grave del primo. In merito alla squalifica di 4 (quattro) giornate comminate al calciatore Luigi Colella, il GST così ha motivato la sanzione: “Al 6° del S.T. il n. 24 Colella Luigi (Gricignano) colpiva un proprio avversario a terra dopo un contrasto di gioco con una pedata di tacchetti alla schiena”. La società reclamante reputa che la condotta illecita del calciatore rientrerebbe nella fattispecie prevista dall’art. 39 CGS che punisce la condotta antisportiva con un minimo di due giornate. La corte è di diverso avviso e reputa che il comportamento tenuto dal Colella rientri nella condotta violenta di particolare gravità avendo il calciatore da terra e al termine dell’azione di gioco colpito l’avversario con una pedata di tacchetti alla schiena e, pertanto, conferma la sanzione del GST respingendo sul punto il reclamo. In merito alla squalifica di 2 (due) giornate comminate all’allenatore Carlo Liotto, il GST ha comminato la squalifica minima per due gare come previsto dall’art. 137, comma 3, CGS per proteste contro il direttore di gara.

La società ha reputato eccessiva tale sanzione rispetto al comportamento irriguardoso tenuto dal proprio tesserato. Il reclamo sul punto va respinto perché il CGS non ammette impugnativa nel caso in cui la sanzione rientri nei minimi previsti. Con il secondo reclamo la società Gricignano sostiene che, per la megarissa verificatasi dopo la partita, il GST avrebbe dovuto sanzionare la società ospitante con la perdita della gara a tavolino per 3 a 0. Il GST ha respinto il secondo reclamo proposto avverso l’omologazione della sopra citata gara di calcio reputando invece la reclamante che la società Messercola. La corte, lette anche le note di controdeduzione del Messercola, dichiara inammissibile il secondo reclamo proposto dalla società Gricignano per non aver . Restano assorbiti gli altri motivi d’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore Carmine Pisano a cinque (5) giornate, conferma per il resto le decisione del Gst assunte sui C.U. 56 e 57 del 21 e 23 Febbraio 2023. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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