C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 46/CSAT del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo delle società F.C. SAN GIORGIO e FRASSO TEELSINO in riferimento al C.U. n.54 D.P. Benevento del 16.02.2023. Gara – F.C. San Giorgio / Frasso Telesino del 12.02.2023 – Campionato Terza categoria – BN.

Reclamo delle società F.C. SAN GIORGIO e FRASSO TEELSINO in riferimento al C.U. n.54 D.P. Benevento del 16.02.2023. Gara – F.C. San Giorgio / Frasso Telesino del 12.02.2023 – Campionato Terza categoria - BN.

Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi delle due società per connessione oggettiva e soggettiva. La società Asd Frasso Telesino ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Gst ritenendo ingiusto nella parte in cui non ha assegnato la vittoria per 0-3 alla società stessa, avendo la società avversaria F.C. San Giorgio disputato la gara consegnando ed indicando in distinta con 21 calciatori, anziché 20, numero massimo consentito dai regolamenti vigenti. Con separato ricorso la F.C. San Giorgio ha reclamato la decisione assunta perché ritenuta in violazione delle regole vigenti, principi generali procedurali e di merito. Nel merito i reclami sono infondati anche tenuto conto della ragione più liquida della presente decisione. La Corte ritiene la sentenza di prime cure esaustiva, e redatto secondo i principi oggi vigenti nell’ordinamento sportivo. Le deduzioni ed eccezioni fornite da entrambe le società, benché ulteriormente articolate rispetto a quanto già evidenziato innanzi al Gst, nulla hanno, nella sostanza, aggiunto. Di tal che appare esaustiva e correttamente motivata la decisione del Giudice sportivo di prime cure, al quale Questa Corte integralmente si riporta. Infine questa Corte ritiene utile segnalare il “vulnus”, già indicato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisone n.19/2018 delle regole da applicare ai casi come quello deciso. In effetti esiste una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, costringendo il giudicante a richiamare la formula generale di cui all’art. 17, comma 4, lettera a) del C.G.S. mancando un’indicazione per il DDG che debba verificare il numero massimo di calciatori indicati in distinta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare entrambi i reclami e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 54 del 16/02/2023. Dispone incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versati.

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