C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 46/CSAT del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società REAL VIRTUS BAIA 1947 in riferimento al C.U. n. 103 del 2.02.2023. Gara – Calcio Melito di Napoli / Real Virtus Baia 1947 del 28.01.2023 – Campionato 1° Categoria.

Reclamo della società REAL VIRTUS BAIA 1947 in riferimento al C.U. n. 103 del 2.02.2023. Gara – Calcio Melito di Napoli / Real Virtus Baia 1947 del 28.01.2023 – Campionato 1° Categoria.

La società reclamante deduce he il direttore di gara in questione, nel proprio referto ha male interpretato il comportamento del dirigente Lucci Fabrizio il quale nella qualità di dirigente accompagnatore si era impegnato ad evitare che il calciatore Spadera, della Real Virtus Baia 1947, all’atto della sua espulsione continuasse a protestare nei confronti del direttore di gara. Nel reclamo, altresì, la società sottolinea che il dirigente Lucci era solo animato dalla buona intenzione di sedare gli animi e nello specifico non aveva mai assunto un comportamento minaccioso e aggressivo nei confronti del direttore di gara, limitandosi semplicemente a chiedere a quest’ultimo la spiegazione della sua espulsione avvenuta al 45’+3’ del 1° tempo. La società, reclamante, infine, deduce che il proprio dirigente non era mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara senza autorizzazione, bensì si era limitato ad accompagnare il DDG nel proprio camerino ponendosi tra quest’ultimo e un capannello di alcuni tesserato della società reclamante per evitare che le cose potessero degenerare. Osserva la Corte che la dinamica dei fatti così come ricostruita nel reclamo è stata smentita dal direttore di gara nel proprio referto di gara, fonte privilegiata di prova, che è stato integralmente e ulteriormente confermato in sede di audizione ,innanzi a Questa Corte, dal direttore di gara, e trattasi di un comportamento molto grave quello posto in essere dal dirigente accompagnatore della Real Virtus Baia 1947 che è iniziato sul terreno di gioco ed è stato reiterato negli spogliatoi alla fine del 1° tempo e alla fine della partita, per cui la sanzione inflitta dal Gst appare congrua e va senz’altro confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.103 del 2/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

 

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