C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 46/CSAT del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n.24/GST del 14.02.2023. Gara – Puteolana 1909 / Virtus Goti 97 del 4.02.2023 – Campionato Promozione.

Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n.24/GST del 14.02.2023. Gara – Puteolana 1909 / Virtus Goti 97 del 4.02.2023 – Campionato Promozione.

La società Puteolana 1909 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 24/Gst del 14/02/2023 con la quale il gst dichiarava la gara irregolare ordinando la ripetizione della gara. Deduceva la società reclamante, la insussistenza, infondatezza ed illogicità delle motivazioni adottate nella delibera con conseguente riqualificazione della decisione di 1° grado in favore della ricorrente ex art. 10 CGS per i fatti che hanno influito sul regolare volgimento della gara. Evidenziava, altresì, la società reclamante che i fatti, le reiterate minacce poste in essere nei confronti della terna arbitrale erano ascrivibili esclusivamente ai tesserati della società Virtus Goti 97 e non anche a quelli della società Asd Puteolana 190 non avendo peraltro quest’ultimo, interesse, atteso che il punteggio era fermo sul 2-0 a suo favore. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento del reclamo con conseguente punizione sportiva della perdita della gara da infliggere alla sola società Virtus Goti 97. La corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo così come proposto, sentita la società reclamante nonché, l’arbitro della gara e l’assistente AA2 in sede di audizione, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Dalla lettura di quanto dedotto nel referto di gara risulta evidente che la responsabilità di quanto accaduto e della sospensione definitiva della gara è ascrivibile esclusivamente al comportamento antisportivo e minaccioso tenuto dai tesserati della società Virtus Goti 97.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto in riforma della delibera del Gst pubblicata sul C.U. N.24 Gst del 4/02/2023, infligge alla società Virtus Goti 97 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Puteolana 1909. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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