C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 48/CSAT del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società REAL CASAMALE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Real Casamale / Virtus San Paolo Belsito del 18.02.2023 – Campionato 2° Categoria.

Reclamo della società REAL CASAMALE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Real Casamale / Virtus San Paolo Belsito del 18.02.2023 – Campionato 2° Categoria.

 La società Asd Real Casamale proponeva ritualmente reclamo avverso alcuni provvedimenti disciplinari adottati dal Gst nei confronti di propri tesserati riportati nella delibera pubblicata sul C.U. n.115 del 23/02/2023. In particolare, la società Asd Real Casamale reclamava avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 22/02/2024 inflitta nei confronti dei calciatori sigg.ri Piccolo Luigi, Allocca Mariano, Donnarumma Luigi nonché nei confronti del dirigente accompagnatore, sig. Secondulfo Pasquale. Deduceva la reclamante che il Gst riportava in delibera, con particolare riferimento ai tesserati squalificati, fatti in aperta contraddizione con quanto invece riportato dal DDG nel referto travisando così i fatti e in particolare in relazione alla posizione del calciatore Piccolo Luigi, la reclamante evidenziava che lo stesso, nel rivestire la carica di capitano per effetto della precedente espulsione del titolare dell’inizio della gara della carica di capitano, rispondeva di atti violenti commessi dai compagni di squadra non identificati. Il DDG, nel proprio referto, rilevava di aver subito un calcio al polpaccio destro da un calciatore non identificato senza individuare nemmeno a quale squadra appartenesse. Di qui la richiesta di annullamento della sanzione per eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria nonché per violazione ex art.35 CGS. In relazione, poi, alla posizione ed alle sanzioni adottate nei confronti dei sigg.ri Allocca Mariano, Donnarumma Luigi e Secondulfo Pasquale, la società reclamante evidenziava che ragioni di equità avrebbero dovuto imporre di tenere conto della obiettiva natura afflittiva della misura disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo dal momento che la sanzione avrebbe potuto comportare delle conseguenze che andrebbero ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale di tesserati che, tra l’altro, non si sarebbero mai resi autori in precedenza di comportamenti gravi. Concludeva la società reclamante per l’annullamento delle sanzioni disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserai; in via subordinati chiedeva, la riduzione della squalifica in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti per come verificatisi. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, infatti, i fatti per come verificatisi risultano descritti dal DDG con puntualità e precisione. Nell’esaminare il supplemento di rapporto, allegato al referto e redatto dal DDG, viene evidenziato, infatti che al 46° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale e nel mentre l’arbitro si apprestava a notificare procedimenti disciplinari, veniva accerchiato da quasi tutti i componenti della società reclamante per cui appare certo che il calcio al polpaccio era stato sferrato da un tesserato della società Asd Real Casamale. Di qui la responsabilità del calciatore Piccolo Luigi che al momento rivestiva la carica di capitano. In merito, infine, alla posizione degli altri tesserati. Il DDG nel supplemento descrive in modo puntuale quanto commesso degli stessi e la sanzione disciplinare adottata appare equo e congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma le decisione assunte dal Gst e pubblicate sul C.U.n.115 del 23/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

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