C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 48/CSAT del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società G.B. CAPRESE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Pellegrini / G.B. Caprese del 18.02.2023 – Campionato 2° Categoria.

Reclamo della società G.B. CAPRESE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023. Gara – Pellegrini / G.B. Caprese del 18.02.2023 – Campionato 2° Categoria.

La G.B. Caprese proponeva ritualmente reclamo avverso alcuni provvedimenti disciplinari adottati dal Gst nei confronti di alcuni tesserati riportati nella delibera pubblicata sul C.U. n.115 del 23/02/2023. In particolare la G.B. Caprese proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per i tesserati Lucchesi Massimo (Allenatore, 7 giornate) e Anastasio Stefano (dirigente, inibizione fino al 24/05/2023). Per quanto concerne la squalifica del Lucchesi massimo eccepiva che le refertate lesioni, come rilevabile dal DDG, al Picciau Ugo non potevano essere attribuite al Lucchesi il quale non sarebbe mai entrato in contatto con i calciatori della squadra avversaria. Per quanto concerne l’inibizione del dirigente Anastasio Stefano eccepiva la diversità di trattamento rispetto al comportamento di un calciatore della squadra avversaria che, per il medesimo comportamento, aveva patito inibizione di lieve entità. Concludeva quindi per una riduzione delle sanzioni. La CSAT letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo, ritiene l’impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Dalla lettura del referto di gara non si rileva effettivamente nesso causale tra le lesioni patite dal Picciau Ugo e la condotta del Lucchesi Massimo il quale, al contempo, viene descritto in referto ed identificato per proteste nei confronti della squadra di casa ed invasione di campo unitamente al Lucchesi Massimo; i predetti comportamenti, pertanto, rappresentano la genesi della successiva rissa. Circostanza acclarata e scolpita nel referto del DDG e, pertanto, la protesta nei confronti della squadra di casa, l’invasione del terreno di gioco e la successiva rissa. Di qui la pacifica responsabilità degli odierni reclamanti per i quali effettivamente la comminata squalifica per l’allenatore Lucchesi Massimo e l’inibizione per il dirigente Anastasio Stefano non appaiono congrue e adeguate rispetto ai fatti descritti in referto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica all’allenatore sig. Lucchesi Massimo a cinque (5) giornate di squalifiche, e al dirigente accompagnatore sig. Anastasio Stefano l’inibizione fino al 10/05/2023. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

 

 

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