C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 23/TFT del 12.01.2023 – Delibera – Proc. 10733/3 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 16 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Massimo Perna, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a)

Proc. 10733/3 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 16 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Massimo Perna, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Soudassi Walid nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alle gare Massimo Perna – Città di Torre del Greco del 27.11.2021 e Città di Torre del Greco – Maued San Pietro del 19.2.2022, valevoli per il campionato under 16 regionale maschile della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Torre del Greco – Maued San Pietro del 19.2.2022, valevole per il campionato under 16 regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Soudassi Walid, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Fabio Bonito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Massimo Perna – Città di Torre del Greco del 27.11.2021 valevole per il campionato under 16 regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Soudassi Walid, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Soudassi Walid, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alle gare Massimo Perna – Città di Torre del Greco del 27.11.2021 e Città di Torre del Greco – Maued San Pietro del 19.2.2022, valevoli per il campionato under 16 regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società S.C.D. Città di Torre del Greco a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna, Fabio Bonito e Soudassi Walid, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore / calciatore Sig. Fabio Bonito con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Massimo Perna per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Soudassi Walid quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Massimo Perna, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il calciatore Sig. Fabio Bonito, la sanzione tre (3) giornate di squalifica; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. S.C.D. Città di Torre del Greco alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Soudassi Walid tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Massimo Perna, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Fabio Bonito, la sanzione di due (2) giornate di squalifica; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 250,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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