C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 25/TFT del 19.01.2023 – Delibera – Proc. 12103/2 pfi 22-23/PM/fb del 11.11.2022 (Campionato Under 17 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Luciano Carafa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno:
Proc. 12103/2 pfi 22-23/PM/fb del 11.11.2022 (Campionato Under 17 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Luciano Carafa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giovanni Salerno, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno.S.D. alla gara A.CS. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rocco Rega nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno in occasione quantomeno alla gara A.CS. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022; il sig. Rocco Rega, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.CS. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022;, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Giovanni Salerno, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.CS. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno pur non essendo tesserato per tale società;
il sig. Giovanni Salerno, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno: 4. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno alla gara A.CS. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luciano Carafa, Rocco Rega ed Giovanni Salerno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Rocco Rega con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Luciano Carafa per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giovanni Salerno tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Carafa, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Rocco Rega, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.CS. D. Millennium Calcio Salerno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Giovanni Salerno due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Carafa, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Rocco Rega, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.
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