C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 04.01.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD BORGO TULIERO Avverso squalifica del calciatore Mattia Fabbri fino al 22 febbraio 2023 Delibere del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 59 del 21.12.2022 Gara: Osteria Grande / Borgo Tuliero del 17.12.2022

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD BORGO TULIERO Avverso squalifica del calciatore Mattia Fabbri fino al 22 febbraio 2023 Delibere del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 59 del 21.12.2022 Gara: Osteria Grande / Borgo Tuliero del 17.12.2022

La società ASD Borgo Tuliero reclama contro il sopra indicato provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Mattia Fabbri affermando che costui ha sì toccato l’arbitro con una mano sulla spalla, ma lo avrebbe fatto a partita ancora in corso, e non dopo il termine della gara come invece scritto nell’impugnata decisione, al solo scopo di attirare l’attenzione dell’ufficiale di gara su quanto stava accadendo fra gli occupanti delle panchine e senza l’intento di provocare dolore allo stesso arbitro. Per tali motivazioni la reclamante chiede la riforma della decisione del Giudice sportivo con conseguente riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Borgo Tuliero, che non ha chiesto di essere sentita, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminato gli atti ufficiali, la Corte ritiene che la condotta realizzata dal calciatore Mattia Fabbri vada inquadrata come un caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, condotta prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) CGS e punita con la sanzione edittale di quattro giornate di squalifica. Il fatto che il suddetto contegno antisportivo è stato tenuto immediatamente dopo il triplice fischio finale e dunque a gara praticamente terminata, costituisce una circostanza aggravante che comporta un aumento della pena minima la quale, a giudizio della Corte, va determinata a giornate e non a tempo.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in parziale accoglimento del reclamo della società ASD Borgo Tuliero, riforma l’impugnata decisione e ridetermina la squalifica del calciatore Mattia Fabbri in cinque giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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