C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 01.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CITTADELLA VIS MODENA A.S.D. Avverso decisione che ha disposto la prosecuzione della gara secondo le modalità stabilite dall’articolo 33 camma 4 del Regolamento della LND Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 64 del 18.01.2023 Gara: Castellana Fontana / Cittadella Vis Modena del 15.01.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CITTADELLA VIS MODENA A.S.D. Avverso decisione che ha disposto la prosecuzione della gara secondo le modalità stabilite dall’articolo 33 camma 4 del Regolamento della LND Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 64 del 18.01.2023 Gara: Castellana Fontana / Cittadella Vis Modena del 15.01.2023

La società Cittadella Vis Modena ASD ha ritualmente impugnato la sopra indicata delibera limitatamente alla parte con la quale il Giudice sportivo regionale ha ordinato la prosecuzione della gara dal momento in cui l’arbitro ne ha decretato l’interruzione avendo ritenuto, lo stesso Giudice di primo grado, che l’ufficiale di gara non avrebbe dovuto adottare una simile decisione non essendo essa giustificata dall’esistenza di una reale situazione di pericolo per l’incolumità della terna arbitrale. La reclamante sostiene invece che proprio in ragione di quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, il Giudice sportivo avrebbe dovuto ravvisare che il clima minaccioso per l’ufficiale di gara e i propri assistenti, venutosi a creare per il comportamento dei tesserati della compagine ospitante, ha costituito un valido motivo per decretare l’interruzione dell’incontro. Inoltre, secondo la società Cittadella Vis Modena, la decisione arbitrale di non proseguire la gara sarebbe stata presa nel pieno rispetto dell’articolo 64 comma 2 delle NOIF atteso che detta norma demanda al giudizio dell’arbitro l’apprezzamento delle situazioni pregiudizievoli per la propria incolumità. Evidenzia poi la società reclamante che, diversamente da quanto scritto nell’impugnata decisione, l’interruzione della gara è avvenuta al termine del primo tempo e non “quando ormai si era giunti alla conclusione della stessa”. Per i motivi come sopra succintamente riassunti, la società Cittadella Vis Modena ASD conclude chiedendo che la società ospitante sia ritenuta responsabile per i fatti accaduti e che dunque alla stessa sia inflitta la perdita della gara per zero a tre come previsto dall’articolo 10 comma 1 del CGS. La società Castellana Fontana ASD, cointeressata al presente reclamo, ha presentato controdeduzioni affermando che da parte dei propri tesserati non sarebbero stati messi in atto comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dell’arbitro, che i preposti della stessa società avrebbero sempre garantito il mantenimento dell’ordine pubblico, che le stesse forze dell’ordine intervenute presso l’impianto sportivo potrebbero confermare che non si erano create situazioni tali da mettere in pericolo l’incolumità della terna arbitrale e che dunque la decisione del direttore di gara di non proseguire l’incontro appare ingiustificata e sproporzionata. Per quanto precede la Castellana Fontana chiede che il reclamo della Cittadella Vis Modena sia respinto. La società reclamante, che ha chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione rappresentata da un legale di fiducia allo scopo nominato, il quale si riporta ai motivi del proposto reclamo per poi porre in particolare evidenza le numerose contraddizioni presenti nell’impugnata decisione e il rischio che la conferma della stessa crei un pericoloso precedente per il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. Letto il reclamo, considerate le controdeduzioni della società Castellana Fontana e preso atto delle dichiarazioni rese dal patrocinatore legale della società reclamante in sede di audizione, questa Corte condivide l’interpretazione che il Giudice sportivo ha inteso dare agli atti ufficiali e considera la decisone da questi assunta, di disporre la prosecuzione della gara dal momento in cui è stata interrotta, adeguatamente motivata, rispettosa delle norme vigenti, in linea con la prevalente giurisprudenza sportiva oltre che aderente ai valori fondamentali dello sport posto che, nel caso di specie, a determinare il risultato finale della gara potrà essere il campo e non gli organismi della giustizia sportiva. Così come il Giudice di primo grado, anche questa Corte ha infatti raggiunto l’unanime convincimento che nella fattispecie in rassegna il direttore di gara non abbia fatto tutto quanto in proprio potere per portare a termine la direzione della partita coinvolgendo in primis i capitani delle due squadre prima di assumere una decisione così drastica e definitiva. Ad avviso di questo collegio, inoltre, i comportamenti attuati dai tesserati della compagine ospitante, per quanto incresciosi e non regolamentari, apparivano sostanzialmente fronteggiabili e non tali da poter realmente pregiudicare l’incolumità della terna arbitrale. Particolarmente indicativo, in tal senso, il fatto che l’autorità di forza pubblica chiamata dall’arbitro, abbia lasciato l’impianto sportivo senza rilevare particolari situazioni di pericolo che ne giustificassero la propria permanenza. In ragione di quanto precede il reclamo della società Cittadella Vis Modena non può essere accolto e la gara Castellana Fontana – Cittadella Vis Modena andrà proseguita, come disposto dal Giudice sportivo regionale, con la disputa del secondo tempo e nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 33 comma 4 del Regolamento della LND.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società CITTADELLA VIS MODENA ASD e conferma la delibera del Giudice sportivo del CRER Pone a carico della società CITTADELLA VIS MODENA ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di preannuncio.

 

 

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