C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 01.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PIUMAZZO 1970 Avverso squalifica del calciatore Matteo Legnani per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 25 gennaio 2023 Gara: Piumazzo – Maranese del 22 gennaio 2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PIUMAZZO 1970 Avverso squalifica del calciatore Matteo Legnani per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 25 gennaio 2023 Gara: Piumazzo – Maranese del 22 gennaio 2023

La società ASD Piumazzo 1970 ha impugnato il suddetto provvedimento disciplinare ritenendo eccessiva la squalifica di tre giornate inflitta al proprio tesserato il quale, a detta della reclamante, avrebbe colpito l’avversario per una reazione istintiva dettata da un fallo subito, ma avrebbe poi accettato la decisione dell’arbitro e lasciato il terrendo di gioco senza protestare. Per i suddetti motivi la reclamante chiede la cancellazione o quanto meno una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Piumazzo 1970 non ha chiesto di partecipare all’odierna riunione e non è presente con alcun proprio rappresentante. A giudizio di questa Corte il reclamo in rassegna non merita accoglimento e deve essere rigettato in quanto dagli atti ufficiali, correttamente interpretati dal Giudice di primo grado, emerge in modo chiaro e inequivocabile che il calciatore Legnani, a gioco fermo, ha colpito un avversario all’altezza del ginocchio con un calcio scagliato con il collo del piede in maniera veemente e volontaria.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato dalla società ASD PIUMAZZO 1970 e conferma la squalifica per tre giornate di gara inflitta dal Giudice sportivo di Bologna al calciatore Matteo Legnani Pone a carico della società ASD PIUMAZZO 1970 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di preannuncio.

 

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