C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE NICOLO’ BETTO Avverso squalifica del calciatore Nicolò Betto per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 25.01.2023 Gara: Medicina Fossatone / Sammaurese del 22.01.2023
RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE NICOLO’ BETTO Avverso squalifica del calciatore Nicolò Betto per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 25.01.2023 Gara: Medicina Fossatone / Sammaurese del 22.01.2023
La Sig.ra Lara Magrini, in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore Nicolò Betto, ha impugnato il suddetto provvedimento disciplinare ritenendolo frutto di un’errata interpretazione dell’arbitro al quale il giovane calciatore Betto non avrebbe, a fine partita, rivolto alcuna frase offensiva essendosi solamente e semplicemente lamentato per un’ammonizione ricevuta durante lo svolgimento della gara per via della quale non avrebbe potuto disputare la partita successiva essendo egli diffidato. La parte reclamante rileva inoltre la presenza di incongruenze e contraddizioni nel referto di gara redatto dall’arbitro evidenziando in particolare che il successivo chiarimento che questi ha fornito via mail come supplemento del proprio referto, minerebbe l’attendibilità di quanto dichiarato dall’ufficiale di gara. Per gli illustrati motivi la reclamante chiede d’interrompere gli effetti del provvedimento adottato dal Giudice sportivo. La parte reclamante che ha chiesto di essere sentita partecipa da remoto all’odierna riunione e, dopo essersi richiamata alle motivazioni dedotte a sostegno del proposto reclamo, sottolinea ulteriormente le contraddizioni contenute nel rapporto arbitrale e nega che il calciatore Betto abbia mai rivolto frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Gli atti ufficiali, che è bene ricordare costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, risultano infatti redatti in maniera chiara e inequivocabile e non vi si ravvisano né contraddizioni né incongruenze. L’interpretazione che ne ha dato il Giudice sportivo regionale è stata corretta e ineccepibile appare l’entità della squalifica per tre giornate deliberata a seguito di un’espressione offensiva nei confronti dell’arbitro aggravata dalle circostanze che è stata rivolta a fine partita oltre che in un contesto di calcio giovanile.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo presentato in proprio dal calciatore Nicolò Betto e conferma la squalifica dello stesso per tre giornate di gara. Dispone l’incameramento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla parte reclamante contestualmente con il proposto reclamo.
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