C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 15.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Michael Bardi fino al 16 aprile 2023 Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 70 del 03.02.2023 Gara: Villamarina / Bagno di Romagna Calcio del 01.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Michael Bardi fino al 16 aprile 2023 Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 70 del 03.02.2023 Gara: Villamarina / Bagno di Romagna Calcio del 01.02.2023

La società ASD Bagno di Romagna Calcio ha ritualmente impugnato la sopra indicata decisione del Giudice sportivo regionale sostenendo che il comportamento tenuto dal proprio calciatore Bardi sarebbe dipeso dalla concitazione del momento nel quale, assieme ad altri compagni di squadra, si è avvicinato all’arbitro per protestare contro una decisione tecnica, ma senza l’intento di entrare in contatto fisico con lo stesso ufficiale di gara. La reclamante chiede che il comportamento del calciatore Bardi, per quanto condannabile, sia inquadrato nella fattispecie di cui alla lettera a) dell’articolo 36 CGS con l’applicazione di una sanzione meno afflittiva. La società reclamante, che non ha chiesto di essere sentita, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, questa Corte ritiene che il comportamento attuato dal calciatore Michael Bardi vada effettivamente inquadrato come un caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico, condotta prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) CGS e punita con la sanzione edittale di quattro giornate di squalifica, salvo aggravanti. A quest’ultimo riguardo la Corte, ha interpellato telefonicamente l’arbitro il quale ha identificato senza ombra di dubbio il calciatore Michael Bardi come colui che lo ha spinto a mani aperte senza provocargli dolore costringendolo ad un paio di passi indietro. non ravvisa la sussistenza di particolari circostanze aggravanti per cui la sanzione deliberata a tempo dal Giudice di prima istanza appare non aderente al disposto normativo e alla corretta interpretazione dell’articolo 36 CGS e dunque il reclamo può essere accolto e l’afflittività della squalifica opportunamente ridotta e conformata alla citata disposizione.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo presentato dalla società ASD BAGNO DI ROMAGNA CALCIO e ridetermina la squalifica ai danni del calciatore Michael Bardi in quattro giornate effettive di gara Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo essendo stato lo stesso accolto.

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