C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 15.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL CASINA 04 Avverso squalifica del calciatore Gianluca Rabotti per sette giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 08.02.2023 Gara: Real Casina 04 / Masone del 05.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL CASINA 04 Avverso squalifica del calciatore Gianluca Rabotti per sette giornate di gara Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 08.02.2023 Gara: Real Casina 04 / Masone del 05.02.2023

La società ASD Real Casina 04 ha impugnato il suddetto provvedimento disciplinare affermando che è “assolutamente falso” che il proprio calciatore Gianluca Robotti abbia rivolto frasi di origini territoriali nei confronti dell’arbitro. Sostiene la reclamante che dopo la seconda ammonizione, il calciatore Robotti avrebbe accettato la decisione dell’arbitro abbandonando il terreno di gioco senza protestare e limitandosi a discutere con la propria panchina per esprimere il rammarico d’aver lasciato la propria compagine in inferiorità numerica. Secondo il Real casina 04 proprio in tale circostanza l’arbitro potrebbe aver equivocato e ritenuto che il Robotti si stesse rivolgendo a lui. Per gli illustrati motivi e dopo aver evidenziato che in precedenti direzioni l’arbitro della gara in parola avrebbe assunto provvedimenti ritenuti ingiusti e avere anche avanzata la richiesta che il suddetto ufficiale di gara non sia più designato a dirigere le prossime partite del Real casina 04, la stessa reclamante chiede che al calciatore Gianluca Rabotti sia inflitta la squalifica per una sola giornata di gara “perché nessuna delle motivazioni indicate ne comunicato appartiene al vero”. La parte reclamante che ha chiesto di essere sentita ma non potendo presenziare ha chiesto di essere sentita telefonicamente si è richiamata alle motivazioni dedotte a sostegno del reclamo, sottolineando ulteriormente che: sentite l’a. “perché secondo noi ha capito male “. Quindi insistiamo nell’accoglimento del reclamo. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto di dover sentire per chiarimenti l’arbitro della gara il quale, dopo ad aver confermato quanto riportato a referto, ha precisato che il giocatore Rabotti Gianluca da Lui identificato precisamente anche in base al numero sulla maglia, ha usato espressioni offensive nei suoi riguardi e ha pronunciato la frase “marocchino di merda, insieme ad altre espressioni irriguardose nei confronti dello stesso direttore di gara, l’a. ha altresì precisato che il calciatore Rabotti ha usato anche espressioni blasfeme. Dall’esame complessivo emerge senza ombra di dubbio che il calciatore Gianluca Rabotti ha effettivamente usato l’espressione a contenuto razzista riportata negli atti e confermata anche in questa sede dal direttore di gara (che ha confermato anche tutte le altre circostanze di contorno contenute nel proprio referto di gara, pertanto <la corte deve necessariamente richiamare l’art.28 del Codice di Giustizia Sportiva che testualmente recita che ogni comportamento discriminatorio per ragione di razza colore religione lingua sesso nazionalità e origine etnica determina una squalifica che è prevista in almeno 10 gg di gara)

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER respinge il reclamo presentato dalla società ASD Real Casina 04 e, in riforma della sentenza del Primo Giudice infligge la squalifica per 10 gg di gara al giocatore GIANLUCA RABOTTI. Pone a carico della società ASD Real Casina 04 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

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