C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 22.02.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD BARDI Avverso squalifica del calciatore Nicolò Sabini per tre giornate di gara, avverso ammonizione (VII infrazione) del calciatore Tommaso Bertolla nonché avverso ammenda di EUR 100,00 a carico della società. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 55 del 08.02.2023. Gara: Bardi / Scanderbeg del 05.02.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD BARDI Avverso squalifica del calciatore Nicolò Sabini per tre giornate di gara, avverso ammonizione (VII infrazione) del calciatore Tommaso Bertolla nonché avverso ammenda di EUR 100,00 a carico della società. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 55 del 08.02.2023. Gara: Bardi / Scanderbeg del 05.02.2023
La società ASD Bardi ha inteso impugnare tutti i sopra citati provvedimenti disciplinari senza tuttavia aver provveduto a depositare, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale, la relativa dichiarazione di preannuncio di reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare così come prescritto, a pena d’improcedibilità, dall’articolo 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto precede il proposto reclamo della società Bardi non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale e va dichiarato improcedibile/inammissibile.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER respinge il reclamo presentato dalla società ASD Bardi dichiarandolo inammissibile e conferma le delibere del Giudice sportivo di Parma. Pone a carico della società ASD Bardi il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.
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