C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 01.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PCS SANMICHELESE SSD ArL Avverso squalifica del calciatore HAMZA MERHAI per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 73 del 15/02/2023 Gara: Sanmichelese / Picardo Traversetolo del 08/02/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PCS SANMICHELESE SSD ArL Avverso squalifica del calciatore HAMZA MERHAI per tre giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 73 del 15/02/2023 Gara: Sanmichelese / Picardo Traversetolo del 08/02/2023

La Società PCS Sanmichelese SSD ArL ha impugnato il succitato provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Hamza Merhai assumendo che quest’ultimo non avrebbe rivolto nessuna espressione offensiva nei confronti dell’arbitro. Sostiene al riguardo la reclamante che, una volta sostituito, il Merhai si sarebbe seduto in panchina scherzando con un proprio compagno per cui, con ogni probabilità, l’arbitro avrebbe mal interpretato le parole del suddetto calciatore, che peraltro non aveva motivo per offendere il direttore di gara, oppure sarebbe incorso in un errore di persona. Per le ragioni come sopra riassunte la Sanmichelese chiede l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato La società Sanmichelese che non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierno dibattimento. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte rileva che le motivazioni addotte dalla Sanmichelese contrastano con quanto riportato con precisione dall’arbitro nel proprio referto dal quale emerge in maniera inequivocabile che al 47° minuto del secondo tempo il calciatore Merhai Hamza, numero 8 della compagine della Sanmichelese, è stato espulso dal campo perché dalla panchina, in cui si trovava dopo essere stato sostituito qualche minuto prima, urlava una frase offensiva all’indirizzo dell’ufficiale di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo presentato dalla società PCS SANMICHELESE SSD ArL e conferma la decisione del Giudice sportivo del CRER Pone a carico della società Sanmichelese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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