C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO ASD POL. SALICETESE CALCIO Avverso squalifica del calciatore Mohamed Guebre per otto giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 51 del 22.02.2023. Gara: Villanova / Salicetese del 19.02.2023

RECLAMO PROPOSTO ASD POL. SALICETESE CALCIO Avverso squalifica del calciatore Mohamed Guebre per otto giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 51 del 22.02.2023. Gara: Villanova / Salicetese del 19.02.2023

La società ASD Pol. Salicetese Calcio presenta reclamo contro la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al proprio calciatore ritenendola esagerata ed evidenziando che il comportamento antisportivo di Mohamed Guebre sarebbe stato giustificato dai gravi insulti di natura razzista che egli avrebbe ricevuto da un avversario per il colore della propria pelle. Par tale motivo la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società Salicetese che nel proposto reclamo non chiede di essere sentita non è presente all’odierno dibattimento. Letto il reclamo, la Corte rileva che dal referto arbitrale risulta che al 35° minuto del secondo tempo il calciatore Mohamed Guebre ha effettivamente realizzato una condotta violenta in reazione prima a un pugno e poi a un grave insulto per motivi di razza e colore della pelle rivoltogli dallo stesso giocatore avversario che lo aveva in precedenza colpito. L’impugnata sanzione disciplinare può pertanto essere attenuata ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del CGS riconoscendo che la condotta violenta e pur gravemente antisportiva del Guebre è avvenuta in reazione immediata a un comportamento ingiusto altrui.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica del calciatore Mohamed Guebre portandola a cinque giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

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