C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CRAL ENRICO MATTEI ASD Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 60 del 01.03.2023. Gara: Giovecca / CRAL Enrico Mattei del 25.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CRAL ENRICO MATTEI ASD Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 60 del 01.03.2023. Gara: Giovecca / CRAL Enrico Mattei del 25.02.2023

La società CRAL Enrico Mattei ASD propone rituale reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo di Ravenna nella parte in cui ha decretato la perdita della gara in parola con il risultato di tre a zero a favore della compagine del Giovecca. Ammette la reclamante che in occasione del suddetto incontro del campionato di terza categoria calcio a undici, il proprio calciatore Gianluca Skenderi era in posizione irregolare in quanto al tesseramento e che ciò nonostante era stato inserito nella distinta di gara con il numero tredici, evidenziando però che lo stesso non sarebbe stato utilizzato e che sarebbe stato ammonito mentre si trovava in panchina senza che mai abbia fatto ingresso sul terreno di gioco per prendere parte attiva alla gara. Invocando l’articolo 10 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva la società CRAL Enrico Mattei chiede l’annullamento dell’impugnata decisione e l’omologazione del risultato conseguito sul campo. La società CRAL Enrico Mattei che nel proposto reclamo non chiede di essere sentita non è presente all’odierno dibattimento. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che effettivamente il calciatore Gianluca Skenderi non è stato utilizzato dalla società CRAL Enrico Mattei nella partita di cui si discute, visto l’articolo 10 comma 7 del CGS che prevede espressamente che la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa, la Corte ritiene che il proposto reclamo sia fondato e meriti accoglimento con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e omologa il risultato della gara con il seguente punteggio: Giovecca uno – CRAL Enrico Mattei due. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

 

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