C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VALSANTERNO 2009 A.P.D. Avverso squalifica del calciatore Davide Bruni per dieci giornate di gara e ammenda di € 200,00 alla società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 60 del 22.02.2023. Gara: Juvenilia / Valsanterno del 15.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VALSANTERNO 2009 A.P.D. Avverso squalifica del calciatore Davide Bruni per dieci giornate di gara e ammenda di € 200,00 alla società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 60 del 22.02.2023. Gara: Juvenilia / Valsanterno del 15.02.2023

La società Valsanterno 2009 APD con il patrocinio dell’Avv. Jacopo Annese del Foro di Bologna impugna la squalifica per dieci giornate inflitta al proprio giovane tesserato Davide Bruni, mentre non dà seguito al preannuncio di reclamo depositato contro l’ammenda di € 200,00. Il legale officiato dalla reclamante dopo aver affermato che il comportamento attuato dall’arbitro nella gara in questione così come in precedenti direzioni di gare della Valsanterno, ha evidenziato limiti relazionali, nega nella maniera più netta che il giovane calciatore Davide Bruni abbia pronunciato le frasi discriminatorie di contenuto sessista attribuitegli dallo stesso direttore di gara. L’Avv. Annese ammette che durante la gara vi sono stati episodi oggetto di contestazione, ma esclude che gli stessi siano trascesi nelle espressioni riportate a referto tant’è vero che nessun calciatore e nessun dirigente è stato espulso e/o allontanato dal campo in conseguenza di tali condotte. Ponendo in evidenza le gravi ricadute che una squalifica per dieci giornate per le motivazioni riportate nel Comunicato Ufficiale comporta su un ragazzo di giovane età, l’avvocato della reclamante conclude con la richiesta dell’annullamento della squalifica o, in subordine, di una congrua riduzione entro il minimo edittale previsto per condotte offensive ma non discriminatorie. Il legale della Valsanterno che ha espressamente richiesto di essere ascoltato è presente all’odierna riunione e in sede di dibattimento si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate soffermandosi in particolare sulle incongruenze contenute nel referto arbitrale che inducono a ritenere assai verosimile l’ipotesi che l’arbitro abbia frainteso la provenienza dell’insulto sessista e che in ogni caso la frase che lo stesso direttore di gara ha riportato a referto non va considerata discriminatoria, ma semplicemente come un ingiuria di natura gergale che come tale non avrebbe dovuto comportare l’applicazione dell’articolo 28 CGS da parte del Giudice sportivo di prima istanza. Letto l’atto d’impugnazione della società Valsanterno e considerate le dichiarazioni rese dal proprio avvocato difensore in sede dibattimentale, presi in rassegna gli atti ufficiali la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale conferma la frase detta dal numero 3 del Valsanterno, Davide Bruni, e precisa che la mancata espulsione dello suddetto calciatore è dipesa dal fatto che ci si trovava nei minuti di recupero dell’incontro e che sull’esigenza di tutelare la propria persona è prevalsa quella di garantire una corretta direzione della parte finale del match. A fronte delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara, che va detto non risolvono completamente le incongruenze rilevate dalla difesa della Valsanterno, ma che possono considerarsi sostanzialmente compatibili con il contesto di una competizione di calcio giovanile, la Corte ritiene di non potersi discostare dall’interpretazione degli atti ufficiali fornita dal Giudice sportivo di Bologna e di dover necessariamente condividerne la decisione d’inquadrare la fattispecie in esame nella previsione normativa dell’articolo 28 Codice di Giustizia Sportiva con l’applicazione della relativa sanzione disciplinare minima edittale.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe per la parte che concerne l’ammenda inflitta alla società mentre respinge nel merito il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Davide Bruni che pertanto resta confermata. Pone a carico della società Valsanterno 2009 APD Italtex il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

 

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