C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08.03.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S.T. YOUNG 2017 CATTOLICA Avverso inibizione del dirigente Andrea Delfattore fino al 30 marzo 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 57 del 23.02.2023. Gara: Stella / S.T. Young 2017 Cattolica del 18.02.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S.T. YOUNG 2017 CATTOLICA Avverso inibizione del dirigente Andrea Delfattore fino al 30 marzo 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 57 del 23.02.2023. Gara: Stella / S.T. Young 2017 Cattolica del 18.02.2023

La società S.T. Young 2017 Cattolica impugna il suddetto provvedimento disciplinare inflitto al proprio dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Andrea Delfattore ammettendo che questi ha effettivamente pronunciato un’esclamazione che tuttavia non aveva nulla di blasfemo non contenendo alcuna offesa alla divinità. Per il motivo come sopra succintamente riassunto la reclamante chiede l’annullamento dell’inibizione inflitta al proprio dirigente e, nella peggiore delle ipotesi, una forte riduzione della stessa. La società S.T. Young 2017 Cattolica che nel proposto reclamo chiede di essere sentita partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata dal proprio presidente, il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate sottolineando che il proprio dirigente ha accettato la decisione dell’arbitro allontanandosi dal terreno senza protestare. Letto il reclamo, preso atto delle dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di dibattimento, presi in rassegna gli atti ufficiali che hanno il valore di piena prova in merito al comportamento dei tesserati e dai quali risulta che il dirigente Andrea Delfattore è stato allontanato dal terreno di gioco per blasfemia, visto l’articolo 37 del CGS che prevede e punisce l’utilizzo di espressioni blasfeme in occasione e durante le gare, la Corte ritiene che in ragione della pena minima edittale stabilita da suddetta norma, l’afflittività della sanzione irrogata in primo grado nei confronti del Sig. Andrea Delfattore possa essere attenuata.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce l’inibizione a carico del Sig. Andrea Delfattore fino a tutto il 13 marzo 2023 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato contestualmente al proposto reclamo.

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