C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 11.01.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Nelson Nicolini, Luca Scattolari e Simone Caminiti nonché della società SSDARL F.C. Young Santarcangelo

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Nelson Nicolini, Luca Scattolari e Simone Caminiti nonché della società SSDARL F.C. Young Santarcangelo

 Con nota 25.11.2022, n. 13272/94 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Giulia Conti, con il coordinamento del coordinatore Sostituto Procuratore Federale avv. Lorenzo Giua; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: NICOLINI NELSON, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la SSDARL F.C. YOUNG SANTARCANGELO, della violazione dell’ art. 4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver consentito che la Società svolgesse, nel corso delle stagioni sportive 20121-2022 e 2022-2023 e nelle date del 23 giugno e del 7 luglio 22, raduni e provini per i calciatori tesserati per altre Società, senza il nulla osta delle compagini di appartenenza degli stessi, nonché per aver consentito che il Sig. Caminiti Simone, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. D. CANONICA, partecipasse in data 23.06.22, ad una gara amichevole presso il campo sportivo comunale di Santarcangelo finalizzata a sottoporlo a prova in vista di un eventuale inserimento nel gruppo della squadra della Società SSDARL YOUNG SANTARCANGELO, omettendo di richiedere preventivamente il necessario “nulla osta” della Società di tesseramento dell’Atleta e senza accertarne il tesseramento per altra Società. SCATTOLARI LUCA, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la Società Pol. SSDARL F.C. YOUNG SANTARCANGELO, della violazione dell’ art.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per avere lo stesso, nel corso della s/s 2021-2022, consentito al Sig. Caminiti Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol D.CANONICA, di partecipare in data 23.06.22 ad una gara amichevole presso il campo sportivo comunale di Santarcangelo finalizzata a sottoporlo a prova in vista di un eventuale inserimento nel gruppo della squadra della Società YOUNG SANTARCANGELO in assenza del necessario “nulla osta” della Società per la quale era tesserato tale calciatore, e comunque senza porre in essere alcun accorgimento volto ad accertare l’eventuale tesseramento di tale calciatore per altra Società. CAMINITI SIMONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Pol. D. CANONICA, della violazione dell’art.4 comma 1, comma 2, del C.G.S. per avere lo stesso partecipato, in data 23.06.22, ad una gara amichevole presso il campo sportivo comunale di Santarcangelo finalizzata a sottoporlo a prova in vista di un eventuale inserimento nel gruppo della squadra della Società YOUNG SANTARCANGELO in assenza del necessario “nulla osta” della Società per la quale era tesserato.

La Società POL. SSDARL YOUNG SANTARCANGELO per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere dalle persone sopra indicate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche e dopo aver richiesto l’acquisizione degli atti del procedimento e presentato un’istanza di amissione di prove testimoniali utili ai fini della loro difesa, sono presenti all’odierno dibattimento il Presidente Sig. Nelson Nicolini, in proprio e quale legale rappresentante della società deferita, il Direttore Sportivo Sig. Luca Scattolari, entrambi assistiti da un avvocato di fiducia a tale scopo nominato, nonché il calciatore Sig. Simone Caminiti. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia CONTI, ha preliminarmente informato il Tribunale che l’esperito tentativo di patteggiamento non ha dato esito positivo per via di inconciliabili divergenze sopravvenute a riguardo della natura delle sanzioni disciplinari alternative prospettate dalle parti incolpate; dopodiché l’Avv. CONTI si è riportata alle motivazioni del proposto atto di deferimento, ha illustrato dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede e ha concluso la propria requisitoria chiedendo che sia dichiarata la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali ha proposto i seguenti provvedimenti disciplinari: -Quattro mesi d’inibizione a carico del Sig. Nelson Nicolini - Tre mesi d’inibizione a carico del Sig. Luca Scattolari -Due giornate di squalifica a carico del Sig. Simone Caminiti -500,00 Euro di ammenda a carico della società Pol. SSDARL Young Santarcangelo L’avvocato delle parti deferite Nicolini, Scattolari e società Young Santarcangelo ha contestato in via pregiudiziale la formulazione del capo d’imputazione nella parte in cui fa esplicito riferimento alla gara amichevole disputata in data 7 luglio 2022 in relazione alla quale ha evidenziato che dalle indagini svolte dalla Procura Federale non è emersa la partecipazione di alcun calciatore, tesserato per altre società, che non avesse il richiesto nulla osta rilasciato dalla compagine di rispettiva appartenenza. In ragione di ciò l’avvocato delle suddette parti deferite ha chiesto che la materia del contendere sia circoscritta unicamente alla gara del 23 giugno 2022. A proposito di quest’ultima partita, il difensore della società Young Santarcangelo nonché dei Signori Nicolini e Scattolari, ha affermato che essa non era in alcun modo finalizzata a sottoporre a prova calciatori di altre società, essendo stata invece il frutto di un’iniziativa del tutto personale degli atleti del Santarcangelo decisa allo scopo di festeggiare la vittoria del campionato di recente conclusosi. In ragione dell’estraneità della società e della propria dirigenza nella ideazione della gara in parola, svoltasi peraltro con modalità assolutamente informali, l’avvocato delle sopra indicate parti deferite ha concluso il suo discorso difensivo chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine, che a costoro venisse comminata una sanzione di natura pecuniaria. Hanno poi rilasciato dichiarazioni spontanee sia il Presidente Nicolini sia il Direttore Sportivo Scattolari. Il primo ha inteso porre l’accento sulla storia, peraltro recente, della propria società costituitasi, anche su richiesta delle amministrazioni locali, in seguito alle vicissitudini che avevano caratterizzato la vita della precedente compagine calcistica del comune di Santarcangelo, evidenziando che proprio le motivazioni di fondo che lo hanno indotto ad assumere la guida della società impongono a lui e ai suoi dirigenti un pieno rispetto delle norme comportamentali dell’ordinamento sportivo e ha chiesto che il Tribunale, nel giudicare il presente procedimento disciplinare, tenesse in debito conto tale aspetto certamente non di secondaria importanza. Il Direttore Sportivo Scattolari si è richiamato alle tesi difensive illustrate dal proprio legale difensore insistendo sul fatto che l’incontro del 23 giugno 2022 non fu un raduno per testare calciatori tesserati presso altre società tant’è vero che egli vi assisti solo per qualche tempo. Anche il calciatore Caminiti ha inteso rendere dichiarazioni spontanee per meglio precisare quanto verbalizzato in occasione della sua audizione predisposta dal Procuratore Federale nella fase istruttoria del presente deferimento. Al riguardo il calciatore Caminiti ha affermato che alla data del 23 giugno 2022 aveva già raggiunto un accordo verbale con la società presso la quale era tesserato per chiedere e ottenere lo svincolo per cui ritiene di aver agito in perfetta buona fede anche in considerazione del fatto che l’affiliazione con la società Young Santarcangelo non si è mai concretizzata avendo egli scelto di giocare con una diversa squadra pur sempre militante nel campionato di seconda categoria. Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite e le rispettive richieste conclusive; -ritenuta comprovata, stante le ammissioni fatte dal calciatore Caminiti nella fase delle indagini, non smentite in sede dibattimentale e che rendono non necessaria l’audizione dei testi indicati dalle parti incolpate, la responsabilità delle stesse parti deferite per le violazioni rispettivamente loro attribuite per quanto limitate al fatto di aver omesso di richiedere/ottenere il preventivo nulla osta per la partecipazione del suddetto calciatore alla sola gara amichevole del 23 giugno 2022; -ritenuto che il disvalore delle violazioni commesse non appare così elevato da giustificare la portata delle sanzioni disciplinari proposte dalla Procura Federale;

d e l i b e r a

di infliggere: al Sig. Nelson Nicolini l’inibizione per mesi uno, al Sig. Luca Scattolari l’inibizione per mesi uno, al calciatore Simone Caminiti la squalifica per una giornata effettiva di gara da scontare nel primo incontro del campionato in cui attualmente milita immediatamente successivo alla notifica del presente provvedimento, alla società Pol. SSDARL Santarcangelo un’ammenda di EUR 150,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it