C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 01.03.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALEAGGIUNTO A carico dei Signori SIE FRANK HIEN, ELISEE SCHADRAC AKPE, NICOLA DONATI, DAVIDE LAURIOLA, NICHOLAS BARONE, YARI LEONARDO SANTURRO, NICOLA RAGAZZON, SIMONE BOTTARELLI, ALESSANDRO SAVOIA, MIRKO SPACCAFERRO, RABIU JIBRIL, LUCA CORSALETTI, FEDERICO MISSORINI, ROBERTO DAIU nonché della società A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALEAGGIUNTO A carico dei Signori SIE FRANK HIEN, ELISEE SCHADRAC AKPE, NICOLA DONATI, DAVIDE LAURIOLA, NICHOLAS BARONE, YARI LEONARDO SANTURRO, NICOLA RAGAZZON, SIMONE BOTTARELLI, ALESSANDRO SAVOIA, MIRKO SPACCAFERRO, RABIU JIBRIL, LUCA CORSALETTI, FEDERICO MISSORINI, ROBERTO DAIU nonché della società A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61

Con nota 16.01.2023, n.16349/165 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Giulia Conti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: SIE FRANK HIEN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Vigolo Marchese, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole fra Tonnotto San Secondo e Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza averne titolo in quanto tesserato alla data della gara per la società Vigolo Marchese e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. ELISEE SCHADRAC AKPE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2,comma del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43 comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. NICOLA DONATI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Real Sala Baganza della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S. per aver lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole fra Tonnotto San Secondo e Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza averne titolo in quanto tesserato alla data della gara per la società Real Sala Baganza e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. DAVIDE LAURIOLA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2,comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. NICHOLAS BARONE, all’epoca dei fatti, calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2 comma 2,del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43 comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. YARI LEONARDO SANTURRO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2 comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. NICOLA RAGAZZON, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.D.C. Eclisse Carenipievigina, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S., per aver lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Società Montanara Calcio Ducale 61, gara amichevole fra Tonnotto San Secondo e Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza averne titolo in quanto tesserato alla data della gara per la società Eclisse Carenipievigina e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. SIMONE BOTTARELLI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2 comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. ALESSANDRO SAVOIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Inter Club Parma, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. per aver lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole fra Tonnotto San Secondo e Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza averne titolo in quanto tesserato alla data della gara per la società Inter Club Parma e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. MIRKO SPACCAFERRO, all’epoca dei fatti, calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2 comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. RABIU JIBRIL, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2 comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. LUCA CORSALETTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Carignano A.S.D., della violazione degli artt.4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S. per aver lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Società Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole fra Tonnotto San Secondo e Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza averne titolo in quanto tesserato alla data della gara per la società U.S. Carignano A.S.D. e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. FEDERICO MISSORINI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2 comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43 comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società. Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. ROBERTO DAIU, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2 comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società Montanara Calcio Ducale 61, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società. Montanara Calcio Ducale 61, alla gara amichevole Tonnotto San Secondo - Montanara Calcio del 26 agosto 2022, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. la Società A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61. per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2 del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere, dai soggetti sopra citati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche, gli Avvocati Daniela Ferretti e Francesco Rondini del Foro di Reggio Emilia hanno depositato un’articolata memoria difensiva in nome, per conto e nell’interesse di tutte le parti deferite eccetto che per i calciatori Nicholas Barone, Federico Missorini e Roberto Daiu dai quali nulla è pervenuto a questo Tribunale Federale Territoriale. Con la loro memoria, nella quale si dà per ammessa e non contestata la partecipazione dei calciatori deferiti alla gara amichevole del 26 agosto 2022, gli Avvocati Ferretti e Rondini articolano una linea difensiva che per esigenze di brevità può essere sintetizzata secondo i capi seguenti: a) Nulla può essere addebitato ai calciatori Nicola Ragazzon, Nicola Donati e Alessandro Savoia poiché per tutti loro la società Montanara Calcio aveva chiesto e ottenuto il nulla osta dalle società di rispettiva appartenenza e poiché tutti e tre i suddetti tesserati erano in possesso della regolare certificazione medico-sportiva attestante la loro idoneità. Al riguardo viene prodotta la relativa documentazione probatoria. b) Priva di fondamento sarebbe la contestazione inerente alla mancata sottoposizione a visita medica mossa ai calciatori Elisee Schadrac Akpe, Luca Corsaletti, Santurro Yari Leonardo, Spaccaferro Mirko, Rabiu Jibril, Franck Hien, Lauriola Davide e Bottarelli Simone in quanto tutti erano in possesso di certificazione medico-sportiva valida al momento della disputa dell’amichevole tra la Montanara Calcio Ducale 61 e la ASD Tonnotto. Anche in relazione a quanto sopra dedotto viene prodotta la relativa documentazione probatoria. c) Sussistono a favore della società Montanara Ducale Calcio 61 e debbono essere necessariamente valutate per determinare l’eventuale sanzione, le seguenti circostanze attenuanti: la natura di “mera partita amichevole” della gara del 26 agosto 2022, la mancanza di recidività della Montanara Calcio Ducale 61, il grado modesto della colpa ascrivibile ai singoli calciatori e alla stessa società della quale si invoca la buona fede e l’assenza dell’intento di eludere la normativa federale. Per i motivi come sopra succintamente illustrati gli Avvocati Ferretti e Rondini rassegnano le seguenti conclusioni: 1. Piena assoluzione per i calciatori Nicola Ragazzon, Nicola Donati e Alessandro Savoia per non aver commesso alcuna violazione al Codice di Giustizia Sportiva o, in via del tutto subordinata, il riconoscimento del loro lieve grado di colpa e la sussistenza delle circostanze attenuanti del caso ex art. 13 C.G.S. con l’applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento sportivo. 2. Riconoscimento della lieve entità della condotta e del grado di colpa per quanto concerne sia la società Montanara Calcio Ducale 61 sia i calciatori Sie Frank Hien, Elisee Schadrac Akpe, Davide Lauriola, Yari Leonardo Santurro, Simone Bottarelli, Mirko Spaccaferro, Rabiu Jibril e Luca Corsaletti con applicazione della sanzione minima edittale e, in subordine, con “commutazione della sanzione in servizi di pubblica utilità a favore della comunità per il periodo che sarà ritenuto equo e\o quella ritenuta di giustizia”. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia CONTI, si è riportata alle motivazioni del proposto atto di deferimento, ha illustrato dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede e, con esplicito riferimento alle motivazioni addotte con la memoria difensiva delle parti deferite patrocinate dagli Avvocati Ferretti e Rondini, ha eccepito la tardività della produzione delle relative documentazioni probatorie mettendone in dubbio la reale autenticità e ritenendole in ogni caso inidonee ad attenuare il grado di responsabilità, che resta comunque particolarmente grave specie per la società Montanara Calcio Ducale 61, ascrivibile a tutte le parti incolpate per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali ha proposto i seguenti provvedimenti disciplinari: - tre giornate di squalifica a carico del Sig. SIE FRANK HIEN - tre giornate di squalifica a carico del Sig. ELISEE SCHADRAC AKPE - tre giornate di squalifica a carico del Sig. NICOLA DONATI - tre giornate di squalifica a carico del Sig. DAVIDE LAURIOLA - tre giornate di squalifica a carico del Sig. NICHOLAS BARONE - tre giornate di squalifica a carico del Sig. YARI LEONARDO SANTURRO tre giornate di squalifica a carico del Sig. NICOLA RAGAZZON - tre giornate di squalifica a carico del Sig. SIMONE BOTTARELLI - tre giornate di squalifica a carico del Sig. ALESSANDRO SAVOIA - tre giornate di squalifica a carico del Sig. MIRKO SPACCAFERRO - tre giornate di squalifica a carico del Sig. RABIU JIBRIL - tre giornate di squalifica a carico del Sig. LUCA CORSALETTI - tre giornate di squalifica a carico del Sig. FEDERICO MISSORINI - tre giornate di squalifica a carico del Sig. ROBERTO DAIU - 600,00 Euro di ammenda a carico della società A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 oltre a tre punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso È presente all’odierna riunione l’Avv. Daniela Ferretti come legale difensore della società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61 e dei Signori Sie Frank Hien, Elisee Schadrac Akpe, Nicola Donati, Davide Lauriola, Yari Leonardo Santurro, Nicola Ragazzon, Simone Bottarelli, Alessandro Savoia, Mirko Spaccaferro, Rabiu Jibril, Luca Corsaletti. Mentre nessuno è presente per conto dei deferiti calciatori Nicholas Barone, Federico Missorini e Roberto Daiu. L’Avv. Ferretti si riporta alle argomentazioni dedotte nella propria memoria difensiva e alle conclusioni in essa precisate. In relazione alle richieste sanzionatorie formulate dal Rappresentante della Procura Federale, il legale delle suddette parti deferite intende ulteriormente precisare che i nulla osta non sono stati tempestivamente prodotti in quanto erano custoditi dalle segreterie delle rispettive società e che coloro che hanno preso parte alla gara amichevole di cui si discute senza il richiesto nulla osta erano ex tesserati della Montanara che, in perfetta buona fede, pensavano di poterne fare a meno. L’Avv. Ferretti insiste poi affinché venga riconosciuta la sostanziale buona fede della società deferita e l’assenza di una sua volontà rivolta ad alterare la regolarità delle competizioni sportive che si accingeva ad affrontare nella stagione sportiva in procinto di prendere avvio. Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite e le rispettive richieste conclusive; -ritenuto che allo stato degli atti non vi sia alcuna evidenza probatoria che induca a escludere l’autenticità dei nulla osta e delle certificazioni mediche prodotte della parti deferite rappresentate e difese dagli Avvocati Ferretti e Rondini; -ritenuto quindi che per quanto attiene i calciatori Nicola Ragazzon, Nicola Donati e Alessandro Savoia i dovuti adempimenti regolamentari risultano essere stati assolti e che gli stessi avessero pieno titolo per prendere parte alla gara amichevole del 26 agosto 2022; -ritenuta non sufficientemente dimostrata la circostanza che i calciatori Nicholas Barone, Federico Missorini e Roberto Daiu, schierati dalla società Montanara Calcio Ducale 61 in detta gara amichevole, fossero anch’essi privi della dovuta certificazione medica per l’idoneità all’attività sportiva; ritenuta comunque comprovata la responsabilità delle restanti parti deferite per le violazioni loro attribuite e consistenti nella mancanza del prescritto nulla osta necessario per poter disputare la partita amichevole in parola organizzata dalla società Montanara Calcio Ducale 61 e nella convinzione che detta gara avesse effettivamente le caratteristiche proprie di un’attività attinente al tesseramento di calciatori realizzata in maniera non conforme alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe; -ritenuto che, pure nel dispregio delle suddette disposizioni regolamentari, la gara amichevole del 26 agosto 2022 non abbia sostanzialmente inciso sulla regolarità di alcuna competizione ufficiale organizzata dal CRER per cui non si ritiene di dover infliggere punti di penalizzazione ai danni della società Montanara Calcio Ducale 61 così da privilegiare i risultati conseguiti sul campo senza incidere sulla classifica del campionato in svolgimento; -ritenuto che per ragioni di opportunità e organizzative interne del Comitato, una squalifica a tempo nei confronti dei calciatori coinvolti nel presente procedimento disciplinare sia più adeguata rispetto a una squalifica a giornate effettive di gara;

d e l i b e r a

di prosciogliere da ogni addebito i calciatori NICOLA RAGAZZON, NICOLA DONATI e ALESSANDRO SAVOIA di infliggere: ai calciatori SIE FRANK HIEN, ELISEE SCHADRAC AKPE, DAVIDE LAURIOLA, NICHOLAS BARONE, YARI LEONARDO SANTURRO, SIMONE BOTTARELLI, MIRKO SPACCAFERRO, RABIU JIBRIL, LUCA CORSALETTI, FEDERICO MISSORINI e ROBERTO DAIU la squalifica fino a tutto il 14 marzo 2023 e alla società A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 l’ammenda di EUR 600,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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