C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 29.03.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori ANGELO CACCIAMANI, VALENTINO ANDREW, RAJI TAOFEEK nonché della società A.S.D. SAN MARTINO 21
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori ANGELO CACCIAMANI, VALENTINO ANDREW, RAJI TAOFEEK nonché della società A.S.D. SAN MARTINO 21
Con nota 01.03.2023, n. 20353/180 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Mario Libertino, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferiscono a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: ANGELO CACCIAMANI, all’epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la Società SAN MARTINO 21, della violazione dell’art.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt.39, comma1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver dotato dei poteri di rappresentanza della Società ed omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori VALENTINO ANDREW e RAJI TAOFEEK nonché per aver averli utilizzati nella gara: Centro Univ. Sport. Parma – San Martino 21 del 11/09/2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria riferita alla stagione sportiva 2022- 2023 , senza certificazione medica attestante l’idoneità agonistica per il gioco del calcio; della violazione dell’art.4, comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art.61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione della gara sopra menzionata (in qualità di dirigente accompagnatore), consegnato la distinta di gara all’arbitro, nella quale erano indicati i nominativi dei calciatori VALENTINO ANDREW e RAJI TAOFEEK, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; VALENTINO ANDREW, all’epoca dei fatti, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2, comma 2, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società San Martino 21, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società sopra menzionata, alla gara Centro Univ. Sport. Parma – San Martino 21 del 11/09/2022, valevole per il campionato di Terza categoria stagione sportiva 2022-2023, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. RAJI TAOFEEK, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi art. 2, comma 2, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della Società San Martino 21, della violazione degli artt.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dell’art.43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della Società sopra menzionata, alla gara Centro Univ. Sport. Parma – San Martino 21 del 11/09/2022, valevole per il campionato di Terza categoria stagione sportiva 2022-2023, senza aver alcun titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità all’attività sportiva. la Società A.S.D. SAN MARTINO 21 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2 del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere, dai soggetti sopra citati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non hanno prodotto memorie difensive e non sono presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si è riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede, produce la decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite numero 67 CFA 22/23 del 10/02/2023 inerente al procedimento in oggetto e che fornisce indicazioni a riguardo delle sanzioni irrogabili per poi chiedere che tutte le parti incolpate siano riconosciute responsabili per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - quattro mesi di inibizione a carico del Sig. ANGELO CACCIAMANI - tre giornate di squalifica a carico del Sig. VALENTINO ANDREW - tre giornate di squalifica a carico del Sig. RAJI TAOFEEK - 300,00 Euro di ammenda a carico della società A.S.D. SAN MARTINO 21 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel campionato in corso Il Tribunale -letto il deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -preso atto della Decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite prodotta dal Rappresentante della Procura Federale; -considerato che dalle parti deferite non sono pervenute argomentazioni difensive e che le stesse non hanno preso parte all’odierno dibattimento; -ritenuta comprovata la responsabilità di tutte le parti incolpate per le violazioni loro attribuite; -considerato che la partecipazione irregolare per via del mancato tesseramento dei calciatori sopra indicati è avvenuta in una sola gara del Campionato di Terza Categoria e che tale circostanza incide sull’effettiva gravità delle accertate violazioni regolamentari; -ritenuto che per ragioni di opportunità e organizzative interne del Comitato, una squalifica a tempo nei confronti dei calciatori coinvolti nel presente procedimento disciplinare sia più adeguata rispetto a una squalifica a giornate effettive di gara;
d e l i b e r a
di infliggere: al Sig. ANGELO CACCIAMANI l’inibizione per mesi tre, ai calciatori VALENTINO ANDREW e RAJI TAOFEEK la squalifica fino a tutto il 10/04/ 2023 e alla società A.S.D. SAN MARTINO 21 l’ammenda di EUR 300,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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