C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 08.02.2023 – Delibera – GARA: RAVENNA F.C. 1913 – ZOLA PREDOSA del 29/01/2023

GARA: RAVENNA F.C. 1913 – ZOLA PREDOSA del 29/01/2023

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°69 del 01/02/2023, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Ravenna F.C. 1913, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, al tredicesimo minuto del secondo tempo, il Direttore di gara, dopo avere interrotto il gioco per ammonire il portiere della Soc. Zola Predosa, non avrebbe ripreso correttamente il gioco. Nella specie avrebbe erroneamente ripreso il gioco con una sua rimessa, mentre avrebbe dovuto assegnare un calcio di punizione indiretto a favore della Soc. Ravenna F.C. 1913. In conseguenza di quanto precede la Soc. Ravenna F.C. 1913 sarebbe stata privata della possibilità di riprendere il gioco con un calcio di punizione indiretto da una posizione favorevole. Considerato che, nel supplemento allegato al referto, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere ripreso il gioco con una propria rimessa poco prima della metà campo, così come sostenuto dalla società reclamante. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.

P.T.M.

Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera:  la ripetizione della gara, a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza; di NON addebitare il previsto contributo alla Soc. Ravenna F.C. 1913.

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