C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 22.02.2023 – Delibera – GARA: FIORANO – ATLETIC PROGETTO MONTAGNA del 12/02/2023
GARA: FIORANO – ATLETIC PROGETTO MONTAGNA del 12/02/2023
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°73 del 15/02/2023, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Atletic Progetto Montagna, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, al 20’ del primo tempo, il Direttore di gara non avrebbe espulso il calciatore n° 2 della Soc. Fiorano, nonostante quest’ultimo fosse stato ammonito per la seconda volta. In conseguenza di quanto precede la Soc. Atletic Progetto Montagna chiede la ripetizione della gara. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di NON avere ammonito due volte il giocatore n°2 della Soc. Fiorano, bensì due giocatori diversi. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: FIORANO - ATLETIC PROGETTO MONTAGNA 3 - 1 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Atletic progetto Montagna.