C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 22.02.2023 – Delibera – GARA: RIOLO TERME – PIANTA

 

GARA: RIOLO TERME – PIANTA

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il referto relativo alla gara in oggetto ed ha, quindi, rilevato che il Direttore di gara ha espressamente menzionato che la società Riolo Terme ha effettuato 6 sostituzioni e non cinque come consentito dalle vigenti norme. Accertato dagli atti ufficiali che la Soc. Riolo Terme ha effettivamente fatto sei sostituzioni nella gara in oggetto; Considerato che il C.U. n° 1 della L.N.D Stagione Sportiva 2022/2023 al paragrafo “Sostituzioni dei Calciatori e Giocatori di riserva” espressamente prevede che: “Nel corso delle gare del Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto”. Visto l’art.74 della N.O.I.F e l’art. 10 C.G.S comma 1; Considerato che l’inosservanza delle sovra citate norme comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dall’ art. 10 C.G.S.;

P.T.M.

questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: di infliggere alla Società Riolo Terme la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: RIOLO TERME – PIANTA 0 – 3

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