F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0086/CFA pubblicata il 31 Marzo 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Sant’Aniello Gragnano
Decisione/0086/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0105/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Claudio Tucciarelli – Componente
Margherita Pittalis - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0105/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 21.02.2023
contro
A.S.D. Sant’Aniello Gragnano.
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania n. 29/TFT del 16.02.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 22 marzo 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Margherita Pittalis e uditi gli Avv. ti Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale e Francesco La Mura per la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 17 novembre 2022 la Procura federale interregionale della F.I.G.C. deferiva i seguenti incolpati per rispondere:
1. Il sig. Vitiello Antonino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sant’Aniello Gragnano:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Sant’Aniello Gragnano, e comunque non impedito che i calciatori sigg.ri Casale Giovanni Pio e Scalcione Gabriel prendessero parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sant’Aniello Gragnano, alla gara disputata da tale compagine contro la Sporting Castel San Giorgio, disputata il 25.5.2022 e valevole per la Coppa Campania Under 15, sebbene gli stessi fossero entrambi tesserati per la società Potenza Calcio s.r.l. nella stagione Sportiva 2021 – 2022;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sant’Aniello Gragnano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Iovine Stanislao, nonché per aver consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASD Sant’Aniello Gragnano in occasione quantomeno della gara ASD Sant’Aniello Gragnano – Sporting Castel San Giorgio del 25.2.2022, valevole per la Coppa Campania Under 15;
2. Il s g. Iovine Stanislao, all’epoca de fatti non tesserato, ed n ogni caso soggetto che svolgeva ttività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della Società ASD Sant’Aniello Gragnano:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Sant’Aniello Gragnano - Sporting Castel San Giorgio disputata il 25.5.2022 e valevole per la Coppa Campania Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata dall’arbitro della squadra schierata dalla ASD Sant’Aniello Gragnano, nella quale è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Casale Giovanni Pio e Scalcione Gabriel attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione quantomeno della gara ASD Sant’Aniello Gragnano – Sporting Castel San Giorgio del 25.2.2022 valevole per la Coppa Campania Under 15, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra schierata dall’ ASD Sant’Aniello Gragnano, pur non essendo tesserato per tale società;
3. Il sig. Casale Giovanni Pio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.:
della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sant’Aniello Gragnano alla gara ASD Sant’Aniello Gragnano - Sporting Castel San Giorgio disputata il 25.5.2022 e valevole per la Coppa Campania Under 15, senza averne titolo poiché tesserato dal 23.9.2021 per la Potenza Calcio s.r.l.;
4. Il sig. Scalcione Gabriel, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Potenza Calcio S.r.l.:
della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sant’Aniello Gragnano alla gara ASD Sant’Aniello Gragnano - Sporting Castel San Giorgio, disputata il 25.5.2022 e valevole per la Coppa Campania Under 15, senza averne titolo poiché tesserato dal 21.9.2021 per la Potenza Calcio s.r.l.;
5. La società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonino Vitiello, Stanislao Iovine, Casale Giovanni Pio e Scalcione Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Per le violazioni come sopra ascritte la Procura federale chiedeva nel procedimento di prime cure l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- sig. Vitiello Antonino: inibizione per 4 (quattro) mesi;
- sig. Iovine Stanislao: inibizione per 4 (quattro) mesi;
- sig. Casale Giovanni Pio: squalifica per 3 (tre) giornate;
- sig. Scalcione Gabriel: squalifica per 3 (tre) giornate;
- società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano: penalizzazione di 1 punto in classifica ed euro 300,00 di ammenda.
Il Tribunale federale territoriale, pur accogliendo il deferimento nei confronti di tutti gli incolpati, costituitisi in giudizio, con la pronuncia gravata comminava le seguenti sanzioni:
- sig. Vitiello Antonino: inibizione per 2 (due) mesi;
- sig. Iovine Stanislao: inibizione per 2 (due) mesi;
- sig. Casale Giovanni Pio: squalifica per 1 (una) giornata;
- sig. Scalcione Gabriel: squalifica per 1 (una) giornata;
- società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano: ammenda di euro € 200,00.
Il Procuratore federale interregionale ha proposto reclamo unicamente avverso il capo della decisione relativo alla sanzione comm nata alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, deducendo, quale primo motivo, la incongruità e non afflittività della decisione di prime cure nei confronti della società deferita, essendo risultato pacifico, incontestato ed acclarato dal Tribunale federale territoriale il compimento degli atti e comportamenti oggetto dei capi di incolpazione, sintetizzabili nell’utilizzo da parte della A.S.D. Sant’Aniello Gragnano dei calciatori sig. Casale Giovanni Pio e sig. Scalcione Gabriel in posizione irregolare perché tesserati per altra squadra, in occasione di un incontro valevole per la Coppa Campania Under 15.
Quale secondo motivo di reclamo, il Procuratore federale interregionale ha dedotto la violazione degli artt. 44 e 51 del Codice di giustizia sportiva per mancanza assoluta di motivazione, sia in ordine alla mancata applicazione delle sanzioni richieste, sia in merito all’iter seguito per l’adozione delle più ridotte sanzioni irrogate.
Il reclamante ha chiesto pertanto la riforma dell’impugnata decisione, con applicazione alla società delle sanzioni così come richieste nel corso del procedimento innanzi al Giudice di prime cure, ovvero di quelle ritenute di giustizia da questa Corte federale di appello.
Peraltro, durante l’udienza di discussione del reclamo, tenutasi il 22 marzo 2023, il Procuratore federale interregionale, a mezzo dell’Avv. Maurizio Gentile, ha insistito unicamente per l’applicazione della sola sanzione relativa ad un punto di penalizzazione in classifica.
Si costituiva nel giudizio di reclamo mediante memoria la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano a mezzo del proprio procuratore Avv. Francesco La Mura, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione di primo grado, conclusioni ribadite poi alla udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che, non avendo la società deferita impugnato la decisione di primo grado, sono divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni in essa contenute, eccezion fatta per la misura delle sanzioni, oggetto di reclamo da parte della Procura federale.
Ne segue che, per la vicenda in questione, rimane incontestata la responsabilità disciplinare di ciascuno degli incolpati e della società deferiti, secondo i rispettivi capi di incolpazione, e resta soltanto da discutere - in relazione al reclamo della Procura federale - delle sanzioni da infliggere alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano per le violazioni accertate.
La vicenda in esame riguarda l’utilizzazione, da parte della A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, in occasione di una gara valevole per la Coppa Campania Under 15, dei calciatori sig. Casale Giovanni Pio e sig. Scalcione Gabriel, in posizione irregolare perché tesserati per altra squadra sebbene provvisti di copertura assicurativa.
Entrambi i motivi del reclamo contestano il processo logico attraverso il quale il primo giudice è giunto a comminare la sanzione per gli illeciti disciplinari contestati alla società deferita e ritenuti acclarati. Essi dunque possono essere esaminati congiuntamente.
Nella decisione impugnata il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania ha affermato che la responsabilità del mancato tesseramento dei due calciatori ricade sulla società Sant’Aniello Gragnano che, una volta ricevuto il nulla osta dalla società Potenza Calcio, avrebbe dovuto tesserare i due calciatori, i quali, pur non essendo tesserati, hanno ugualmente partecipato alla gara.
Pertanto, il Tribunale, tenuto conto delle circostanze che i due calciatori erano comunque coperti da polizza assicurativa e che si trattava di un torneo che aveva la durata di poche giornate, nonché della circostanza che “oramai il fenomeno disciplinare è rispetto al recente passato ridimensionato”, ha ritenuto di ridurre le sanzioni richieste dall’Ufficio della Procura federale, ed in ispecie, per quanto rileva nel presente giudizio di reclamo, quelle richieste nei confronti della società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano.
Si tratta di considerazioni del Tribunale che il Collegio non può condividere sia per il loro carattere generico, sia per le concrete conseguenze cui hanno condotto sul piano della commisurazione delle sanzioni inflitte alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, come oltre si argomenterà.
Va segnalato, nella specie, che questa Corte federale di appello si è espressa recentemente a Sezioni unite in merito ad una serie di reclami aventi ad oggetto proprio la questione su cui verte il presente procedimento, reclami tutti peraltro riferiti a campionati dilettantistici.
Ed infatti, con decisione 0067/CFA-2022-2023 del 10 febbraio 2023, le Sezioni unite hanno affermato che, in presenza di comportamenti spesso reiterati, consistenti nell’aver fatto disputare gare a calciatori non legittimati in quanto non tesserati o squalif cati, oltre a prospettarsi la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”.
La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”.
La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative.
Sempre ad avviso delle Sezioni unite di questa Corte, inoltre, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.
La medesima decisione ha rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020).
“La Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023).
E infatti, l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).
Come ha rilevato questa Corte con riguardo alla fattispecie parallela del calciatore squalificato (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato).
Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo.
Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.”
Questa Corte ha altresì rilevato (C.F.A., Sez. I, n. 0058/2022-2023) che le formalità inerenti il tesseramento “ non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega l’atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva) e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l’impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi”.
La Sezione rileva inoltre che, oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nella vicenda oggetto del presente procedimento si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.
Il reclamo della Procura federale si mostra dunque fondato, cosicché la decisione impugnata va riformata nella parte in cui ha determinato le sanzioni inflitte alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, alla luce dei criteri che si andranno ad illustrare.
Con particolare riguardo alla concreta determinazione della misura della sanzione, le Sezioni unite hanno affermato che, nonostante la presenza di più partite giocate dal calciatore in posizione irregolare, non si può applicare l’istituto penalistico della continuazione, ove non sia stata accertata – né prima ancora allegata – la presenza di un unico disegno criminoso.
Ciò posto, come pure hanno rammentato le citate Sezioni unite di questa Corte, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare.
La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11).
Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici.
Nella vicenda in esame, la questione dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone, quanto alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, con riguardo alla penalizzazione di punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.).
Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2).
E’ questa la ragione per cui le Sezioni unite di questa Corte, in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), ed in omaggio a un dovere di coerenza, hanno ritenuto che ci si debba porre in sostanziale continuità con quanto deciso in una recente decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n.7/2022-2023).
A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, hanno perciò affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00.
Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore.
I principi affermati dalle Sezioni unite sono già stati fatti propri ed applicati da questa Corte nella decisione 0070/CFA/2022-2023 del 22 febbraio 2023, in cui, con particolare riguardo alla sanzione inflitta ad una società dilettantistica che aveva fatto giocare un calciatore senza tesseramento per due incontri, è stata applicata la penalizzazione di due punti in classifica e l’ammenda di euro 200,00 (duecento).
Anche nel caso che ci occupa si ritiene di aderire ai criteri enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte con specifico riguardo ai campionati dilettantistici.
Nella specie, la società incolpata ha schierato in campo in un incontro due giocatori sprovvisti di legittimazione a partecipare, in quanto tesserati per altra squadra; la decisione del Tribunale federale territoriale di cui all’odierno reclamo va dunque riformata con riguardo alla sanzione comminata alla soc età, per la quale andrà appl cata la penalizzazione di un punto in cl ssifica, con conferma della ulteriore ammenda di euro 200,00, la cui impugnazione è stata rinunciata dalla Procura in udienza.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 – 2023.
Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Margherita Pittalis Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce