F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 144/TFN – SD del 31 Marzo 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 19412/239pf22-23/GC/GR/ff del 21 febbraio 2023, depositato il 22 febbraio 2023, nei confronti del sig. Massimiliano Quatti – Reg. Prot. 128/TFN-SD
Decisione/0144/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0128/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Angelo Venturini – Componente (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19412/239pf22-23/GC/GR/ff del 21 febbraio 2023, depositato il 22 febbraio 2023, nei confronti del sig. Massimiliano Quatti,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel proprio registro al n. 239 pf 22-23, contestava a carico del sig. Quatti Massimiliano, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 e 39 lettera G) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria "primi calci" dell’ASD SG City Nova FC, ora FC San Giuliano City Srl, nella stagione sportiva 20212022, pur non essendo tesserato per la stessa società.
La fase istruttoria
La Procura Federale avviava il procedimento disponendo numerosi atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo, in relazione alla posizione del deferito:
- la PEC a firma dell’avv. Domenico Tambasco, legale del sig. Albio Vittorio Sabbioni, destinata all’Ispettorato del lavoro e inviata, per conoscenza, in data 28 luglio 2022, alla Segreteria Generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto, tra l’altro, l’accertamento di un rapporto subordinato;
- la segnalazione, trasmessa in data 5 ottobre 2022 dall’Ufficio Affari Legali & Compliance della Federazione Italiana Giuoco Calcio, indirizzata alla Procura Federale e protocollata al n. 8484/SS 22-23;
- i fogli di censimento della società ASD SG City Nova FC, ora FC San Giuliano City Srl, per la stagione sportiva 2021-2022;
- la posizione tesseramento e copia storico AS 400 di Quatti Massimiliano, Allenatore UEFA B, svincolato; - le audizioni del sig. Massimiliano Quatti del 21 novembre 2022 e del 12 dicembre 2022; - l’audizione del sig. Albio Vittorio Sabbioni del 7 dicembre 2022.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 23 marzo 2023.
Il dibattimento
All’udienza del 23 marzo 2023 era presente l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per il deferito.
La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi a carico del sig. Quatti la sanzione di 3 (mesi) mesi di squalifica.
La decisione
Letti gli atti di indagine, il Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento risultano effettivamente provati.
Come osserva la Procura, invero, risulta accertato che il sig. Quatti ha svolto l’attività di allenatore nella stagione sportiva 21/22 della categoria "primi calci" per la società ASD SG City Nova FC, ora FC San Giuliano City Srl, senza essere tesserato per la stessa.
Ciò emerge dalle dichiarazioni dello stesso deferito, che nel corso dell’audizione del 12 dicembre 2022 ha affermato che “… In passato ho svolto l’allenatore in diverse società e reputo che l’attività svolta sia ben diversa da quella che svolgevo presso la società ASD SG City Nova nonostante conducessi anche gli allenamenti settimanali oltre alle partite che si svolgevano il sabato…” e trova, altresì, conferma nelle dichiarazioni del sig. Sabbioni, allenatore della squadra "allievi", che nell’audizione in data 7.12.22, ha affermato che: “…Il ruolo che il sig. Quatti svolgeva all’interno di codesta società era quello di allenatore della categoria piccoli amici 2014/2015. L’attività che prestava era suddivisa nei giorni di lunedì e mercoledì per lo svolgimento degli allenamenti mentre il sabato per la disputa delle gare di campionato o amichevoli…”.
Il Tribunale, alla luce delle predette risultanze probatorie, ritiene, pertanto, sussistenti le violazioni contestate dalla Procura e, altresì congrua, attesa la natura dei fatti contestati, la sanzione dalla medesima richiesta, indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Massimiliano Quatti la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 31 marzo 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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