C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 85 del 02/03/2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 12/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: CASTENETTO Samuele, ASD NIMIS
Deferimento TFT–SD 12/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: CASTENETTO Samuele, ASD NIMIS
Con comunicazione d.d. 26.01.2023 ritualmente notificata agli interessati, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: 1.- il sig. Samuele CASTENETTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Nimis per rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria pagina personale (samuele_caste8) del social network “instagram”, successivamente alla gara Cussignacco Calcio – Nimis valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia disputata in data 17.12.2022, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Stefano Bovio, allenatore tesserato per la società A.S.D. Cussignacco Calcio; nella citata “storia”, in particolare, dopo la riproduzione della fotografia pubblicata dalla società A.S.D. Nimis con indicazione del risultato e dei marcatori della gara Cussignacco Calcio – Nimis, veniva “taggata” la stessa società A.S.D. Nimis (@asd_nimis) e si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “E silenzio (inseriti due cuori di colore bianco e blu ed emoticon riproducente la faccina con mano sulla bocca – n.d.r.) Bovio copiti e mangje el paneton”. Tradotto in italiano, poi, il contenuto delle espressioni utilizzate dal sig. Samuele Castenetto è il seguente: “E silenzio (inseriti due cuori di colore bianco e blu ed emoticon riproducente la faccina con mano sulla bocca – n.d.r.) Bovio ammazzati e mangia il panettone”; 2.- la società A.S.D. NIMIS per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva degli atti e dei comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Samuele Castenetto, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La convocazione: Disposta la formale convocazione delle parti dinnanzi al TFT per l’udienza del 22.02.2022 alla stessa comparivano: il rappresentante della Procura Federale dott. Luca Ricatto, il sig. Samuele CASTENETTO, il sig. Enzo RUSALEN nella sua veste di Presidente dell’ASD NIMIS nonché il sig. Stefano Bovio egli pure invitato, con apposito decreto presidenziale, a presenziare personalmente per essere eventualmente sentito sui fatti formanti oggetto del deferimento onde valutarne la effettiva rilevanza non risultando egli avere precedentemente reso dichiarazioni in sede di indagini avvenute per tabulas sulla scorta di un suo succinto esposto presentato al Comitato Regionale. Il dibattimento Sentito a chiarimenti sull’accaduto, il sig. Stefano Bovio rappresentava di essere venuto a conoscenza della “storia” di Instagram da suoi giocatori (gruppo squadra del Cussignacco), oltre che da altre persone, appartenenti al mondo calcistico. Adduceva di essersi meravigliato di tale pubblicazione, in quanto nel corso dell’incontro non vi erano state ragioni di frizione tra le squadre e anzi, dopo la partita, anche lui si era recato al chiosco dove vi erano stati momenti di convivialità assolutamente normali. Affermava inoltre essergli sembrato opportuno esporre il fatto al Comitato Regionale apparendogli antipatica e del tutto fuori luogo, nonostante il suo carattere goliardico, l’avvenuta pubblicazione del suo nome in una “storia” apparsa sul social network “Instagram”. Interpellati quindi i deferiti, avendo questi dichiarato di non essere interessati al “patteggiamento”, veniva aperto il dibattimento dando luogo alla loro audizione. Il sig. Castenetto assumeva di essere dispiaciuto della vicenda ammettendo di avere sbagliato a mettere il nome ma tenendo a precisare che il termine “copiti” in friulano è espressione che non ha il senso della sua traduzione italiana (ammazzati). Riferiva altresì di un clima non proprio sereno a fine gara richiamando alcuni trascorsi non simpatici risalenti all’epoca in cui il sig. Bovio lo aveva allenato. Da parte sua il sig. Rusalen riferiva di non conoscere il sig. Bovio e di avere comunque rappresentato le scuse della società sostenendo essersi trattato di una ragazzata senza intenti offensivi nei confronti della persona. Propugnava ancora l’opportunità, a suo avviso, di evitare di fare nomi e prima ancora di scrivere sui social. Entrambi i deferiti chiedevano quindi il proscioglimento dagli addebiti mossi, o comunque l’irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo. Il rappresentante della Procura Federale, richiamati gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini: Tre giornate di squalifica per Samuele Castenetto; Euro 600 di ammenda a carico dell’ASD NIMIS. La motivazione. Il deferimento è fondato, nei limiti e per le argomentazioni qui di seguito illustrate. E’ certamente condivisibile l’opinione del sig. Castenetto secondo cui alla parola “copiti” non può essere attribuito il significato letterale di “ammazzati”. Trattasi in effetti di espressione colorita che nella lingua friulana, lungi dal costituire una minaccia, viene usata, spesso troncando una discussione più o meno animata, col significato di mandare a quel paese o al diavolo qualcuno con cui non si è d’accordo. Alla stessa espressione potrebbe equivalere un “Vaffa” o, tra presenti, il gesto dell’ombrello. Ciò nonostante, sebbene il tutto possa apparire trascurabile, quand’anche motivata da un asserito intento scherzoso, ritiene il collegio giuidicante che la terminologia usata dal CASTENETTO rivesta, nello specifico, una indubbia valenza lesiva rilevante, a fini disciplinari, secondo quanto stabilito dalle norme richiamate nel capo di incolpazione che lo riguarda: innnanzitutto per il mezzo utilizzato dal deferito, senz’altro idoneo a rendere visibile ad una vasta cerchia di persone il commento da lui pubblicato; poi per aver egli rivolto il suo commento ad un soggetto ben determinato; ancor di più per il significato da assegnare a tutto il commento rapportato alle modalità e alle circostanze di tempo in cui è avvenuta la sua pubblicazione. Al riguardo vale richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese dal CASTENETTO il quale ha fatto riferimento ad “un clima non proprio sereno a fine gara” e a “trascorsi non simpatici” risalenti al tempo in cui egli faceva parte di altra squadra allenata dal Bovio. Tali affermazioni paiono quantomai significative di un rapporto non proprio idilliaco tra i due e dell’esistenza di vecchie ruggini non ancora completamente rimosse. Altrettanto significativo è il fatto che la “storia”, dando ampio risalto anche al risultato finale con inserzione di un emoticon con la faccina con mano sulla bocca (a significare cioè silenzio), sia stata diffusa poco dopo la conclusione dell’incontro Cussignacco/Nimis terminato con la vittoria esterna della compagine di attuale appartenenza del deferito (essendo, come precisato nel capo di incolpazione, il Bovio l’allenatore del Cussignacco).
Collocato in tale contesto, tutto il commento pubblicato dal CASTENETTO – al di là del significato attribuibile all’espressione friulana “copiti”, isolatamente considerata – non solo palesa l’animus iniuriandi del suo autore ma rivela anche la mancanza di un’etica sportiva che tutti i protagonisti di tutte le varie discipline sono tenuti a rispettare: prima, durante e dopo le gare. Se da un lato infatti è evidente che il deferito (artefice egli pure della vittoria riportata dalla sua squadra, per di più in trasferta, nei confronti di quella guidata dal suo vecchio allenatore) abbia in quel modo inteso rifarsi e prendersi una rivincita personale, ingiustificatamente resa pubblica, nei confronti del Bovio (reo verosimilmente, secondo il calciatore, di averne in passato sottovalutato le capacità), dall’altro non v’è dubbio che il contenuto delle espressioni e dei simboli, obiettivamente considerato, costituisca a sua volta, sia per il risalto dato alla sconfitta patita dall’antagonista sia per il riferimento al panettone natalizio nell’accezione che esso assume per gli allenatori, una mortificazione dell’avversario non tollerabile in ambito sportivo. E se, come sostenuto dal CASTENETTO, è vero che bisogna saper perdere, è altrettanto vero che nello sport vale pure il principio del saper vincere: che significa rispetto del contendente sconfitto che non deve essere mai umiliato. Ad avvalorare le ragioni sopra esposte concorre ulteriormente il fatto che il deferito non abbia mai sentito il bisogno, neppure in occasione del dibattimento, ivi approfittando della presenza del Bovio, di scusarsi con quest’ultimo per quanto accaduto, diversamente dalla condotta tenuta invece in udienza da parte del sig. RUSALEN. Alla dichiarata responsabilità del CASTENETTO in ordine a quanto a lui ascritto consegue necessariamente quella dell’ASD NIMIS tenuta oggettivamente a rispondere della violazione commessa dal proprio tesserato. Tuttavia la portata limitata del fatto contestato, l’interesse ridotto dallo stesso rivestito, riguardando un campionato minore, la circostanza che la “storia” pubblicata sul network “Instagram” fosse comunque destinata alla automatica cancellazione nel giro di 24 ore, nonché le stesse scuse ribadite in udienza da parte del Presidente dell’ASD NIMIS e la riaffermata dissociazione della Società deferita rispetto al gesto del proprio tesserato, circostanza quest’ultima valutabile ai sensi dell’art. 13, comma 3, ultimo periodo CGS e comunque ai sensi dell’art. 13, comma 2 CGS, giustificano l’applicazione delle sanzioni indicate in dispositivo che vengono contenute in misura più ridotta di quelle richieste dal rappresentante della Procura Federale
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Samuele CASTENETTO, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli commina la squalifica di 2 (due) giornate; - quanto alla Società ASD NIMIS, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS e dell’art. 23 comma 5, le irroga la sanzione dell’ammenda di euro 50,00 (cinquanta). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.