R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 90 del 13/03/2023 – Delibera – CS-7/2022-2023 RECLAMO della AMATORI SAN LUIGI CALCIO (Campionato Amatori) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della gara AMATORI SAN LUIGI CALCIO – AMATORI CALCIO PIERIS, disputata il 25.02.2023 (in C.U. n° 85 del 02.03.2023)
CS-7/2022-2023 RECLAMO della AMATORI SAN LUIGI CALCIO (Campionato Amatori) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della gara AMATORI SAN LUIGI CALCIO – AMATORI CALCIO PIERIS, disputata il 25.02.2023 (in C.U. n° 85 del 02.03.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Comitato Regionale n° 85 dd. 02.03.2023 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi all’esito della gara del Campionato Amatori San Lugi Calcio – Pieris del 25.02.2023, comminava la ammenda di euro 400,00 a carico della San Luigi Calcio “perché componenti della squadra non identificati, né identificabili, a gara terminata dall'interno del proprio spogliatoio proferivano all'indirizzo dell'arbitro diverse, gravi e reiterate espressioni ingiuriose, nonché pesanti espressioni a carattere omofobo”. Avverso tale decisione, a mezzo e mail ordinaria inviata il giorno 02.03.2023 dall’indirizzo triesteamatori@gmail.com veniva trasmessa all’indirizzo e mail ordinario agonistica.fvg@lnd.it una nota, priva di sottoscrizione, nella quale si dichiarava l’intenzione di proporre “un reclamo in merito al multa presa nella partita giocata il giorno 25/02 contro la società Pieris”. Successivamente, a mezzo PEC intestata alla A.S.D. San Luigi Calcio e sottoscritta dal Segretario della stessa società veniva formalizzato in data 07.03.2023 un reclamo avverso il provvedimento del G.S.T., nel quale si contestava la sanzione evidenziando come nessun insulto fosse mai stato proferito nei confronti dell’arbitro, nell’ambito di un clima complessivo di goliardia ed escludendo dunque sia l’elemento oggettivo, che quello soggettivo che i presupposti per l’applicazione della responsabilità oggettiva a carico della Società. Si ribadiva, altresì, la condotta esemplare della Amatori San Luigi e di tutti i componenti della Squadra in occasione della gara, conclusasi con sportività e cordialità, chiedendo l’annullamento della sanzione e “in via subordinata” l’audizione dei propri rappresentati e di quelli della Società Pieris, per riferire ulteriormente dei fatti. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello rileva: a) come la comunicazione pervenuta a mezzo e mail ordinaria in data 02.03.2023, sia per lo strumento utilizzato (e mail ordinaria in luogo di PEC), sia per l’indirizzo prescelto (casella non presidiata ai fini della Giustizia Sportiva) sia per il suo contenuto (pur preannunciandosi l’intenzione di proporre reclamo, risulta del tutto priva di sottoscrizione e quindi non vi è alcuna certezza di provenienza da un soggetto che possa aver validamente impegnato la Società) non possa qualificarsi alla stregua di un “preannuncio di reclamo”, che ai sensi dell’art. 76 C.G.S. deve essere obbligatoriamente formalizzato a mezzo PEC; b) come all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, le Società siano tenute a comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni, e tale comunicazione è condizione per l'affiliazione (art. 53 C.G.S.), sicché non si comprende la ragione del mancato tempestivo utilizzo della PEC; c) la originaria comunicazione, a tacere del resto, non è stata accompagnata dal pagamento del contributo di cui all’art. 48 del C.G.S., né dall’autorizzazione all’addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S. Un tanto premesso, deve osservarsi come, diversamente da quanto previsto dal precedente codice di giustizia sportiva, che consentiva – secondo la maggioritaria interpretazione – la possibilità di regolarizzare il pagamento inizialmente omesso sino all’udienza di trattazione (rif. Collegio di Garanzia, sez. II, decisione n. 46-2019 del 17.05.2019), il codice oggi vigente prevede che “il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo” (art. 76, comma 2 C.G.S.) e altresì che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo” (art. 48, comma 2 C.G.S.). Il reclamo è dunque irricevibile, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in merito alla mancata indicazione della persona fisica cui era riferibile la prima comunicazione e ai suoi poteri in seno alla Società reclamante, senza necessità di dover fissare udienza non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, essendo pacifica e inemendabile la carenza della condizione di procedibilità, rappresentata dall’assolvimento tempestivo degli oneri di cui all’art. 48 C.G.S. Solo per inciso si evidenzia come il reclamo, basato su una generica contestazione dei fatti valutati dal Giudice Sportivo, non avrebbe potuto comunque avere alcun favorevole esito, in ragione dei chiari contenuti del referto e della ancor più chiara ricostruzione della vicenda, contenuta nel supplemento acquisito dal G.S.T. prima della deliberazione e ai fini della stessa (cfr. art. 61, co.1 C.G.S. “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”). Resta conseguentemente confermata la decisione del G.S.T. e la ammenda dallo stesso comminata, nella misura di euro 400,00.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara irricevibile il reclamo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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