C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 05/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ASD P. VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DELLE FRATTE MATTEO PER 3 GARE, DEL CALCIATORE ARDEL VALERIO FINO AL 18/11/2022 E DEL CALCIATORE MARSINANO STEFANO FINO AL 04/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 LND DEL 28/09/2022 (Gara: AUDACE 1919 – VIGOR PERCONTI del 24/09/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 99 del 21/10/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ASD P. VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DELLE FRATTE MATTEO PER 3 GARE, DEL CALCIATORE ARDEL VALERIO FINO AL 18/11/2022 E DEL CALCIATORE MARSINANO STEFANO FINO AL 04/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 LND DEL 28/09/2022 (Gara: AUDACE 1919 – VIGOR PERCONTI del 24/09/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 99 del 21/10/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo presentato dalla società Vigor Perconti; visto il Comunicato Ufficiale n.68 del 28.09.2022 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio; valutati gli atti del fascicolo, con particolare attenzione al referto arbitrale; preliminarmente ritiene inammissibile il reclamo della Vigor Perconti, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Delle Fratte Matteo, ai sensi dell’art. 137 “Sanzioni”, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, invece, per il resto, accoglie parzialmente il reclamo della Vigor Perconti, riducendo le squalifiche a carico dei calciatori Ardel Valerio e Marsinano Stefano, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l’attuazione di una condotta irriguardosa, simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti. Tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ardel Valerio all’11/11/2022 e la squalifica a carico del calciatore Marsinano Stefano fino al 28/10/2022. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Delle Fratte Matteo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va restituito.

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