C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 194 del 05/01/2023 – Delibera – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – REAL TESTACCIO
ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. - REAL TESTACCIO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 174del 15/12/2022. Esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società REAL TESTACCIO, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore GOSCILO Davide (ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.) in quanto squalificato, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 156 del 01/12/2022, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS. Il ricorso è fondato. - Infatti, il citato calciatore GOSCILO Davide (ACCADEMIA R. TUSCOLAN C.), risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di due gare irrogatagli con C.U. n. 156 del 01/12/2022; - considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U.; - quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore GOSCILO Davide (ACCADEMIA R. TUSCOLANO C.) alla gara in oggetto, visto l'art. 21, comma 1 del CGS
PQM DELIBERA
- di irrogare alla Società ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente accompagnatore PALAZZINI Francesco Saverio fino al 20/01/2023; - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore GOSCILO Davide (ACCADEMIA R. TUSCOLANO C.); - nulla sulla tassa ricorso.