C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 19/01/2023 – Delibera – QUARTO MUNICIPIO – ACHILLEA 2002

QUARTO MUNICIPIO - ACHILLEA 2002

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C:U. n. 183 del 22/12/2022 Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme vigenti, dalla società ACHILLEA 2002, con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui in epigrafe per l'utilizzo da parte della società QUARTO MUNICIPIO di un numero di calciatori fuori quota superiore a quello previsto dalle norme vigenti, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal C.G.S.. Il ricorso è fondato. Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova privilegiata, risulta che la società QUARTO MUNICIPIO, che iniziava la gara con n.3 calciatori fuori quota (nº 6 LEONE Gabriele nato il 15/11/2003, nº 9 LALLE Alessandro nato l11/04/2003 e nº 11 DI RONZA Giandomenico nato il 28/07(2003), al 32 del IIº tempo effettuava la seguente sostituzione: esce il n. 11 DI RONZA Giandomenico entra il n. 13 CONTI Lorenzo. Preso atto che il calciatore nº 13 CONTI Lorenzo, nato il 28/09/2003, risulta essere anch’esso un calciatore fuori quota; visto quanto sopra descritto, la gara non ha avuto regolare svolgimento poiché la società QUARTO MUNICIPIO ha contravvenuto a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 , Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, relativamente al Campionato Juniores Under 19 B Regionale, che recita che sono consentiti l'impiego di massimo tre calciatori fuori quota, nati dal 1º gennaio 2003 in poi .

PQM DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla società ACHILLEA 2002 e, per l'effetto di infliggere alla società QUARTO MUNICIPIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l'ammenda di euro 100,00. - di inibire il sig. BERTO Marco (Quarto Municipio) fino al 3/02/2023 - Il contributo va restituito.

 

 

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