C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 20/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TOR LUPARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.49 SGS DEL 24/11/2022 (Gara: TOR LUPARA – SETTEVILLE CASEROSSE del 15/11/2022 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TOR LUPARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.49 SGS DEL 24/11/2022 (Gara: TOR LUPARA – SETTEVILLE CASEROSSE del 15/11/2022 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Tor Lupara ha avanzato gravame avverso la decisione della perdita della gara stabilita dal Giudice di prime cure per aver effettuato otto sostituzioni, eccedendo di una il massimo stabilito. La reclamante sosteneva che, rispetto a quanto acclarato nella decisione del Giudice Sportivo, la sostituzione tra i calciatori numero 11 e 10 del minuto 11 del secondo tempo non era mai avvenuta e che probabilmente si trattava di un errore del direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale disponeva quindi l’audizione in sede di supplemento di referto dell’arbitro il quale confermava specificatamente che la reclamante aveva effettuato le otto sostituzioni indicate nel referto e di averle ivi correttamente annotate. Alla luce di tali dichiarazioni e vista l’assenza di elementi certi che attestino discrasie con l’effettivo svolgersi dei fatti così da superare il valore fidefacente dei rapporti degli ufficiali di gara e dei relativi eventuali supplementi di cui all’art. 61 C.G.S., il reclamo è da respingere. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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