C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 20/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 LND DEL 14/12/2022 (Gara: VILLA ADRIANA – PARIOLI CALCIO del 20/11/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 196 del 5/01/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 LND DEL 14/12/2022 (Gara: VILLA ADRIANA – PARIOLI CALCIO del 20/11/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 196 del 5/01/2023
Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Atletico Roma VI ha interposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che rigettava il ricorso di primo grado relativo alla gara cui aveva preso parte il calciatore Patrizio Mattoni del Parioli Calcio. A riguardo la reclamante deduceva come la comunicazione inviata al Giudice Sportivo con cui si attestava la decorrenza del tesseramento del predetto calciatore dal 19.11.2022 non fosse sufficiente in quanto, da un controllo effettuato dalla società dopo la gara del 20.11.2022, lo stesso risultava tesserabile e pertanto da ritenersi libero. Chiedeva, quindi, la vittoria per 3-0. Il gravame proposto risulta da rigettare. Il documento dell’Ufficio Tesseramenti è assolutamente dirimente per la questione ed esso attesta che il calciatore Patrizio Mattoni abbia preso parte alla gara in posizione regolare. La reclamante, infatti, non ha considerato che la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce la decorrenza del tesseramento, risultando il calciatore utilizzabile dal giorno successivo. Per tale motivo la verifica sul portale telematico se un calciatore sia o meno tesserabile non può fornire alcun elemento certo sulla decorrenza del suo tesseramento per una società: questi, infatti, potrebbe risultare libero perché gli Uffici preposti non hanno ancora lavorato la pratica retragendo poi il momento del tesseramento a quello del deposito della richiesta quando questa viene accolta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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