C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 230 del 02/02/2023 – Delibera – CASTIGLIONE CALCIO – G.B. BAGNAIA
CASTIGLIONE CALCIO - G.B. BAGNAIA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 213 del 19/01/2023; - esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società G.B. BAGNAIA, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore POFI Federico (CASTIGLIONE CALCIO) in quanto squalificato, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 166 del 09/12/2022, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS; Il ricorso è fondato. - Infatti, il citato calciatore POFI Federico (CASTIGLIONE CALCIO), risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di due gare irrogatagli con C.U. n. 166 del 09/12/2022. - considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21, comma 2 e 7 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società; - quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore POFI Federico (CASTIGLIONE CALCIO) alla gara in oggetto, visto l'art. 21, comma 2 e 7 del CGS
PQM
DELIBERA
- di infliggere alla Società CASTIGLIONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente accompagnatore ANNIBALDI Alfredo fino al 17/02/2023; - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore POFI Federico (CASTIGLIONE CALCIO); Il contributo va restituito.