C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 287 del 17/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. NETTUNO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VERONI MARCO FINO AL 27/02/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 2/02/2023 (Gara: VJS VELLETRI – NETTUNO del 28/01/2023 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. NETTUNO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VERONI MARCO FINO AL 27/02/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 2/02/2023 (Gara: VJS VELLETRI – NETTUNO del 28/01/2023 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società ASD Nettuno proponeva reclamo avverso le decisioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che tutti gli accadimenti successi sul terreno di gioco, circa al 45° del secondo tempo, che hanno costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro, siano da addebitare esclusivamente al comportamento dei calciatori e tesserati del VJS Velletri. In particolare viene sottolineato che il proprio dirigente Veroni, tra l’altro oggetto di inibizione, ha riportato traumi e contusioni tanto da dover ricorrere alle cure del P.S.. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, preliminarmente, ai sensi dell’art. 137 comma 3 C.G.S., dichiara inammissibile il reclamo nei confronti dell’inibizione comminata al dirigente Marco Veroni in quanto non reclamabile. Per quanto concerne l’ammenda, tenuto conto di quanto accaduto sul terreno di gioco, dettagliatamente e puntualmente ricostruito dal direttore di gara, si ritiene che la responsabilità di quanto accaduta possa essere attribuita ad entrambe le società e pertanto appare congrua l’ammenda inflitta alla società reclamante. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Veroni Marco, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

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