C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 295 del 23/03/2023 – Delibera – PRO ROMA CALCIO A R.L. – SPORTING SAN CESAREO
PRO ROMA CALCIO A R.L. - SPORTING SAN CESAREO
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 268 del 03.03.2023 - Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SPORTING SAN CESAREO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società PRO ROMA CALCIO ha impiegato il sig. GRISARI Matteo n.13 dapprima come assistente dell’arbitro e successivamente in sostituzione di un propri compagno di squadra il sig. CHIANTURIA Shota n.7, come calciatore. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso è infondato. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova privilegiata, l’arbitro sul rapporto di gara, indica che al 16 del secondo tempo il sig. GRISARI Matteo n.13, società Pro roma calcio, in elenco inserito come assistente di parte, entrava in campo in sostituzione del compagno di squadra CHIANTURIA Shota n.7. La gara ha avuto regolare svolgimento come previsto dall’art. 63, comma 3 delle N.O.I.F. che recita Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
PQM
DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società SPORTING SAN CESAREO 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio PRO ROMA CALCIO SPORTING SAN CESAREO 1 - 0 3. il contributo va incamerato