C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 24/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO CAPANNELLE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLA CLAUDIO FINO AL 30/04/2023 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PALMIGIANI MATTIA FINO AL 31/12/2023 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 9/02/2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – ATLETICO CAPANNELLE 2014 del 5/02/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 277 del 10/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO CAPANNELLE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLA CLAUDIO FINO AL 30/04/2023 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PALMIGIANI MATTIA FINO AL 31/12/2023 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 9/02/2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – ATLETICO CAPANNELLE 2014 del 5/02/2023 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 277 del 10/03/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Atletico Capannelle 2014 ha avanzato gravame avverso la squalifica fino al 31.12.2023 a carico dell’allenatore Mattia Palmigiani, dell’inibizione fino al 30.4.2023 a carico del dirigiente Claudio Cola, dell’ammenda di € 250,00 a carico della società e delle conseguenti sanzioni amministrative. A riguardo deduceva che il sig. Cola avesse solo chiesto spiegazioni all’arbitro e che il sig. Palmigiani non avesse mai tentato di colpire il direttore di gara e che anzi era rimasto vittima di percosse da parte dello stesso per le quali aveva sporto regolare denuncia-querela. Parimenti, la reclamante deduceva che non vi era stato nessun comportamento minaccioso da parte del pubblico. Veniva ascoltata la società, la quale illustrava dettagliatamente le proprie doglianze, concludendo per l’accoglimento del reclamo e per l’annullamento di tutte le sanzioni. La Corte disponeva quindi l’audizione in sede di supplemento di referto dell’arbitro il quale confermava specificatamente la condotta dei tesserati e dei tifosi della reclamante come descritti nel referto di gara. Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente il comportamento tenuto dal sig. Palmigiani che a fine gara, proferendo minacce e insulti, tentava di entrare in contatto con l’arbitro il quale per evitare di farlo avvicinare frapponeva il proprio braccio destro che l’allenatore tentava di colpire (riuscendo però il direttore di gara a schivare i colpi). Infine il sig. Palmigiani attingeva con uno sputo la manica destra della divisa del direttore di gara. Nel frangente, il sig. Cola – già espulso per aver proferito espressione blasfema e avendo successivamente indirizzato minacce e ingiurie all’arbitro – postosi dietro l’allenatore, riusciva a strappare il colletto della divisa del direttore di gara. Parimenti risulta dagli atti di gara il comportamento minaccioso e offensivo dei sostenitori della società reclamante. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. stabilisce che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel caso di specie nessuna intrinseca contraddittorietà emerge dagli atti, assolutamente chiari e univoci ai fini della ricostruzione degli eventi. Le sanzioni comminate risultano congrue per i gravi comportamenti minacciosi, violenti e ingiuriosi tenuti dai tesserati e dai sostenitori della società reclamante. La Corte, infine, avendo appreso della proposizione da parte del sig. Palmigiani di atto di denuncia-querela nei confronti del direttore di gara, depositata in copia in sede di reclamo, invia gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza sul rispetto del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC, come richiamato dall’art. 34 C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va incamerato.

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