C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 12/01/2023 – Delibera – gara del 8/ 1/2023 FORZA E CORAGGIO – RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

gara del 8/ 1/2023 FORZA E CORAGGIO – RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Il G.S.  Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trova una riserva scritta, presentata dalla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, in merito alla presunta irregolare convalida di una rete al 97', a favore della società FORZA & CORAGGIO;  Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, con p.e.c. in data 08/01/2023, h. 21:52:18, privo di alcuna specifica motivazione;  Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;  Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 11/01/2023, h. 12:37:35, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; Atteso che nel reclamo suddetto viene ribadito quanto già espresso nella sopra citata riserva scritta, e precisamente che: Al 97' veniva espulso il portiere della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE; Dopo che il ddg convalidava la rete del 2-1 a favore della società FORZA & CORAGGIO, ed alla successiva espulsione del portiere della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, non permetteva alla medesima, prima della ripresa del gioco, la sostituzione con il calciatore di riserva, già pronto a bordo campo, riprendendo, invece il gioco, senza che la società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE potesse disporre del portiere di riserva in campo, come previsto dalla Regola 3 del Gioco del Calcio;  Considerato che, in relazione a quanto precede, la società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, chiede di affermare la responsabilità del ddg in relazione alla violazione illustrata e, conseguentemente, disporre la ripetizione della gara in epigrafe;  Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S.

Dispone:

Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;  Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 19/01/2023, comunicandolo alle società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE e FORZA & CORAGGIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

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