C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 12/01/2023 – Delibera – gara del 8/ 1/2023 CAMPESE F.B.C. – CERIALE PROGETTO CALCIO
gara del 8/ 1/2023 CAMPESE F.B.C. - CERIALE PROGETTO CALCIO
Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. CAMPESE F.B.C., con p.e.c. in data 09/01/2023, h. 10:29:02, privo di alcuna motivazione; Considerato che, successivamente, con p.e.c. in data 10/01/2023, h. 11:58:02 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art.67 del C.G.S., a motivo di un supposto errore arbitrale nel far disputare i minuti di recupero al termine del 2o tempo della gara in questione; Considerato, tuttavia, che dai dati di spedizione del sopra citato preannuncio di ricorso, si evince che la notifica dello stesso alla controparte è avvenuto mediante utilizzo della casella di posta ordinaria della medesima, info@asdceriale.it, anziché mediante l'utilizzo della casella di posta certificata risultante dall'archivio delle società, come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S. e che, pertanto, pur volendo considerare il successivo ricorso quale preannuncio regolare dal punto di vista della procedura, lo stesso sarebbe, comunque, da considerarsi tardivo, rispetto ai termini fissati dal già citato primo comma dell'art. 67 del CGS; Visto il combinato disposto dell' art. 67, primo comma, e dell'art. 48, secondo comma, del C.G.S.; Il G.S.
Dispone:
Il rigetto del ricorso in esame; L'omologazione del risultato conseguito sul campo;
Il versamento del contributo previsto dall'art. 48 del C.G.S. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione.