C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 19/01/2023 – Delibera – gara del 14/ 1/2023 CAIRESE – FINALE Il G.S.

gara del 14/ 1/2023 CAIRESE - FINALE Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore MARTINETTI Matteo della Società FINALE, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore MARTINETTI Matteo risulta essere risulta essere tesserato per la Società PIETRA LIGURE, quindi schierato in posizione irregolare; Atteso che, al riguardo, esiste una pratica di trasferimento del suddetto calciatore, creata e spedita elettronicamente in data 9.12.2022 dalla Società PIETRA LIGURE alla società FINALE e messa in errore il 12.12.2022 per mancanza di firma da parte di un genitore e che tale pratica, successivamente, non è mai stata regolarizzata. Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore della società FINALE; Rilevato, altresì, dagli atti d'ufficio, che il suddetto calciatore nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi ha disputato le seguenti gare: CERIALE PROGETTO CALCIO - FINALE del 10.12.2022 CAMPOMORONE SANT’OLCESE - FINALE del 17.12.2022 FINALE – VALLESCRIVIA 2018 del 7.1.2023;

DISPONE

 Di infliggere le seguenti sanzioni: Di assegnare la vittoria per 3-0, nella gara in questione, alla società CAIRESE; Squalifica per 2 giornate al calciatore MARTINETTI Matteo, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; Inibizione fino al 02 febbraio 2023 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società FINALE, Signor SIRI Fabrizio;  Ammenda di Euro 200 alla società FINALE, a titolo di responsabilità oggettiva; Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, relativamente alle altre gare disputate dal calciatore ROSSETTI Giulio nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi e, precisamente: - CERIALE PROGETTO CALCIO - FINALE del 10.12.2022 - CAMPOMORONE SANT’OLCESE - FINALE del 17.12.2022 - FINALE - VALLESCRIVIA 2019 del 7.1.2023 per gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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