C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società S.S.D. r.l. RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa in data 19.1.2023 e pubblicata con il CU n. 51 del 19.1.2023 (Gara: A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914/ S.S.D. r.l. RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE – CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A LIGURIA IN DATA8.1.2023 )
In merito al reclamo presentato dalla Società S.S.D. r.l. RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa in data 19.1.2023 e pubblicata con il CU n. 51 del 19.1.2023 (Gara: A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914/ S.S.D. r.l. RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE - CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A LIGURIA IN DATA8.1.2023 )
Fatto La S.S.D. r.l. RAPALLO R. RIVAROLESE 1914 ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe, con cui il Giudice di prime cure ha omologato il risultato della gara svoltasi in data 8 Gennaio 2023 presso l’impianto sportivo Rino Colombo di Beverino (SP) tra la Società reclamante e la A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914, valida per il Campionato di Eccellenza Girone A Liguria. Espone la Società Reclamante che, nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo, in concomitanza con la rete del 2 a 1 realizzata dalla A.S.D. FORZA E CORAGGIO 1914, il proprio portiere veniva espulso e che il Direttore di Gara - prima di far riprendere l’incontro di cui, di lì poco, avrebbe dichiarato la fine - non consentiva alla Società Reclamante la sostituzione di un giocatore di movimento con il portiere di riserva né tantomeno individuava quale, tra i giocatori della RAPALLO R. RIVAROLESE 1914 in quel momento in campo, doveva ricoprire il ruolo di portiere. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, tempestivamente promosso dall’odierna reclamante, sul presupposto che, avendo il Direttore di Gara fischiato la fine dell’incontro poco dopo la ripresa del gioco, di fatto l’errore tecnico dell’arbitro non avrebbe in alcun modo condizionato il risultato della gara. La Società Reclamante contesta tale decisione e deduce la violazione dell’art. 10 comma quinto del codice di giustizia sportiva in relazione alla regola 3 delle Regole del Giuoco del Calcio. Motivi della Decisione Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. La regola 3 del regolamento del Giuoco del Calcio stabilisce in modo perentorio e tassativo che ciascuna squadra deve avere in campo un portiere (Ogni gara è disputata da due squadre, ciascuna composta da non più di undici calciatori, uno dei quali deve essere il portiere). Non sussiste dubbio alcuno che il Direttore di Gara abbia fatto riprendente il gioco senza che una delle due squadre, l’odierna reclamante, avesse tra i propri giocatori, presenti in campo, un giocatore che ricoprisse il ruolo del portiere. Trattasi incontestabilmente di errore tecnico in cui è incorso il Direttore di Gara. Sostiene il Giudice di prime cure che detto errore tecnico sia irrilevante in quanto, tale fatto, non ha avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nello specifico, secondo la decisione impugnata: il Direttore di Gara ha decretato la fine dell’incontro poco dopo la ripresa del gioco quando il risultato maturato sul campo era ormai da considerarsi acquisito. Tale argomentare non è condivisibile. La vicenda in esame si configura propriamente quale ‘errore tecnico’, che effettivamente ricorre quando l’Arbitro non fa corretta applicazione del regolamento; caso, questo, che nulla ha a che fare con quello dell’erronea valutazione di una delle tante azioni di gioco da parte del direttore di gara (Decisione n. 131/CSA/2021-2022). Detto errore, come cennato, è pacifico poiché stando al sopraccitato disposto della Regola n. 3 ogni squadra deve necessariamente avere un portiere sul terreno di giuoco nel momento in cui venga disputata anche una singola frazione della gara. Di conseguenza, non rileva che alcun soggetto della società RAPALLO R. RIVAROLESE 1914 abbia fatto presente al direttore di gara la volontà di procedere con una sostituzione, poiché l’arbitro avrebbe dovuto, alternativamente, chiedere che uno dei giocatori della società presenti sul t.d.g. venisse individuato come portiere, ovvero attendere la sostituzione di uno dei giocatori di movimento con il portiere di riserva. Quello che l’arbitro non avrebbe dovuto fare, al contrario, è riprendere il gioco senza che una delle due squadre avesse schierato in campo un giocatore quale proprio portiere. In tal modo, l’Arbitro, in buona sostanza, non ha applicato correttamente il regolamento in relazione alle specifiche circostanze sopra descritte. Va invece escluso che le – erronee – determinazioni dallo stesso assunte siano il frutto della semplice valutazione di azioni di giuoco, non avendo egli applicato una precisa disposizione che regola in modo chiaro la situazione sopra esaminata e, di fatto, adottando una decisione non conforme alla citata regola del Regolamento del Gioco del Calcio, in relazione alla quale nessun margine di discrezionalità o opinabilità residuava in capo all’Arbitro medesimo (Decisione n. 131/CSA/2021-2022). Tanto chiarito, Questa Corte deve valutare altresì, ai sensi dell’art. 10 co. 5 C.G.S., in quale “misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. Ad avviso del Primo Giudice, detta rilevanza non sussisterebbe poiché il gioco sarebbe ripreso per “pochissimi secondi” prima che l’arbitro fischiasse il termine della gara, con la conseguenza che la società RAPALLO R. RIVAROLESE 1914 avrebbe giocato senza portiere per un lasso di tempo così ridotto da essere ininfluente sul regolare svolgimento della gara. Questa valutazione non può essere condivisa. A prescindere dal fatto, obiettivo, che il risultato sul campo non era affatto acquisito (la gara si è conclusa con il risultato di 2 a 1) ritiene questo Collegio irrilevante il fatto che il Direttore di Gara abbia di lì a poco decretato la fine dell’incontro, al contrario, di rilevo, ai fini della decisione, è che l’Arbitro ha fatto riprendere il gioco senza che una delle due squadre avesse in campo un giocatore nel ruolo di portiere con ciò inficiando, secondo una valutazione che non può essere discrezionale ma obiettiva, la regolarità dell’incontro. Non solo. Essendo il risultato tutt’altro che acquisito, è ancora più difficile, per Questa Corte, stabilire un canone ermeneutico alla stregua del quale poter considerare ininfluente ai fini del regolare svolgimento della gara un errore tecnico a causa del quale una delle due squadre, seppur per un periodo di tempo ridotto, abbia visto scemare grandemente il proprio potenziale atletico. Anche pochi secondi, infatti, in linea teorica potrebbero essere sufficienti per la segnatura di una rete, sì da modificare il risultato finale in modo determinante. A ciò si aggiunga che, ove il direttore di gara avesse fatto corretta applicazione del Regolamento del Giuoco del Calcio nei termini sopra precisati, lo stesso avrebbe comunque dovuto concedere un ulteriore recupero in relazione al tempo impiegato o per schierare un portiere individuato tra i giocatori di movimento presenti sul terreno di giuoco o per consentire al Rapallo la sostituzione di uno di costoro con il portiere di riserva; ciò avrebbe, pertanto, determinato un protrarsi della gara per un ulteriore lasso temporale nell’ambito del quale il risultato avrebbe potuto senz’altro essere suscettibile di modifica. E’altresì opinione di Questa Corte che, laddove le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 10 co. 5 C.G.S., siano relative non ad un fatto non addebitabile di una delle due squadre, bensì ad una parte terza, la valutazione circa il rilievo assunto da tale circostanza sul regolare svolgimento della gara debba avere carattere più formale e meno discrezionale, non essendo l’errore in questione ascrivibile ad una mancanza di una delle parti coinvolte, si da evitare potenziali disparità di trattamento in ipotesi similari a quella che ci occupa. Nel caso di specie, si ritiene che l’errore in questione abbia avuto un rilievo nella regolare effettuazione della gara, poiché il risultato era ancora non acquisito e poiché il periodo di tempo in questione sarebbe stato sufficiente per porlo nuovamente in equilibrio. In conclusione, è opinione di Questa Corte che il direttore di gara non abbia fatto buon governo del Regolamento del Giuoco del Calcio nei termini sopra evidenziati e che tale errata applicazione della Regola in questione abbia effettivamente influito sul regolare svolgimento della gara.
PQM
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in totale riforma della decisione del Giudice Sportivo, accoglie il Reclamo e, per l’effetto, ordina la ripetizione della gara tra la A.S.D. Forza e Coraggio 1914 e la S.S.D. r.l. RAPALLO R. RIVAROLESE 1914.
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