C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 25/ 3/2023 ALBENGA 1928 – IMPERIA CALCIO SRL

gara del 25/ 3/2023 ALBENGA 1928 - IMPERIA CALCIO SRL

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;  Atteso che, dal medesimo referto e dalle distinte ivi allegate emerge che il calciatore POLNY MAKSYM della Società ALBENGA 1928 risulta aver preso parte alla gara e che risultava colpito dal provvedimento di ammonizione;  Rilevato all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore risulta essere svincolato; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore della società ALBENGA 1928; Il giocatore in oggetto risulta aver preso parte alle gare ALBENGA 1928 – LEGINO 1910 del 11.3.2023 e VALLESCRIVIA 2018 – ALBENGA 1928 del 18.3.2023.

DISPONE

Di assegnare la vittoria per 0-3 nella gara in questione in favore della società IMPERIA; Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore POLNY MAKSYM della Società ALBENGA 1928, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento; Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 20 aprile 2023 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ALBENGA 1928, Signor PATRUCCO Alessandro; Di comminare l'ammenda di Euro 200.00 alla società ALBENGA 1928, a titolo di responsabilità oggettiva; Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti di rispettiva competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

 

 

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