C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società POL.D. BARANZATESE 1948 – Campionato Promozione – Gir. A GARA del 05.02.2023 tra POL.D. BARANZATESE 1948 – POL.SOLESE ASD C.U. n. 49 del Comitato Regionale Lombardia datato 09.02.2023

Reclamo della società POL.D. BARANZATESE 1948 – Campionato Promozione – Gir. A GARA del 05.02.2023 tra POL.D. BARANZATESE 1948 – POL.SOLESE ASD C.U. n. 49 del Comitato Regionale Lombardia datato 09.02.2023

La società POL. D. BARANZATESE 1948 ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado aveva disposto la squalifica per 4 giornate di gara nei confronti del calciatore Rasini Simone per aver spinto violentemente e ripetutamente un calciatore avversario e per aver proferito una serie di insulti nei suoi confronti. Nel proprio reclamo, la società, confermando quanto indicato a referto dal Direttore di gara, evidenziava che il calciatore Rasini avesse solamente reagito alla condotta posta in essere da un avversario, anch’egli squalificato in seguito per 4 giornate. Ciò posto, nel sottolineare un’asserita sproporzione in considerazione dell’identica squalifica comminata nei confronti dei due tesserati protagonisti dell’episodio, chiedeva la riduzione della squalifica irrogata nei confronti del sig. Rasini Simone. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Sia dal referto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, sia dal reclamo della società che conferma integralmente i contenuti del rapporto arbitrale, emerge che il calciatore Rasini abbia a propria volta assunto un atteggiamento violento nei confronti del tesserato della società avversaria e che abbia proferito nei suoi confronti una serie di insulti. Pertanto, la squalifica comminata dal Giudice di prime cure appare proporzionata rispetto ai fatti compiuti dal tesserato della società Baranzatese 1948.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - Rigetta il reclamo e conferma la squalifica comminata nei confronti del tesserato Rasini Simone; - Dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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