C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società US ALDINI SSD Campionato Allievi Regionali Under 16 – Giro. B GARA del 4.02.2023 – POL. LOMBARDIA UNO – US ALDINI SSD C.U. n. 49 del Comitato Regionale Lombardia datato 09.02.2023

Reclamo della società US ALDINI SSD Campionato Allievi Regionali Under 16 – Giro. B GARA del 4.02.2023 – POL. LOMBARDIA UNO – US ALDINI SSD C.U. n. 49 del Comitato Regionale Lombardia datato 09.02.2023

La società US ALDINI SSD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso il C.R. Lombardia, che ha comminato la squalifica per tre giornate di gara al calciatore Roberti Mattia per essere stato espulso dal Direttore di gara per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario durante la gara in epigrafe. Nel reclamo, la società US ALDINI precisa che quella del proprio giocatore andrebbe intesa come reazione istintiva ad un fallo pericoloso commesso dall’avversario Corrino Salvatore, calciatore della POL. LOMBARDIA UNO, ai danni del Roberti. La Società rileva quindi l’ingiusta discrepanza delle sanzioni disposte dal Giudice Sportivo, che ha comminato solo due giornate di squalifica al sig. Corrino, contro le tre del sig. Roberti, e, pertanto, ne chiede una riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA dal referto di gara, che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge senza dubbio la condotta violenta tenuta dal calciatore Roberti Mattia, che sferrava “un colpo violento” al n. 9 della Pol. Lombardia Uno; circostanza che non viene smentita dalla società, che tenta esclusivamente di giustificare la condotta del proprio giocatore. La scusante riportata nel reclamo, tuttavia, non trova l’accordo di questa Corte, che ritiene la valutazione del Giudice Sportivo coerente con i fatti occorsi, dal momento che è il Roberti che, per primo, pone in essere una condotta violenta nei confronti dell’avversario, che esula dal fallo di gioco. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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