C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società ASDC ORATORIO BOCCALEONE Campionato 2° Categoria – Gir. A GARA del 29.01.2023 – ASDC ORATORIO BOCCALEONE – ASD ANTONIANA C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 02.02.2023

Reclamo della società ASDC ORATORIO BOCCALEONE Campionato 2° Categoria – Gir. A GARA del 29.01.2023 – ASDC ORATORIO BOCCALEONE – ASD ANTONIANA C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 02.02.2023

La società ASDC ORATORIO BOCCALEONE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Bergamo, che ha comminato la squalifica fino al 5/03/2023 all’allenatore BENI Antonio per non essere intervenuto quando, dopo il termine dalla gara, i propri giocatori rivolgevano minacce all’arbitro, e per avere consumato a sua volta tale condotta. Nel reclamo, la società Or. Boccaleone offre una versione diversa dei fatti, sostenendo, in buona sostanza, che il sig. Beni, al termine della gara, abbia tenuto un comportamento cordiale e rassicurante nei confronti dell’Arbitro, accompagnandolo anche alla propria auto e verificando che se ne andasse in sicurezza. 92 / 52 La reclamante chiede, pertanto, la riduzione della sanzione comminata al proprio allenatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA dal referto di gara, che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge senza dubbio la condotta antisportiva tenuta dall’allenatore Beni Antonio nei confronti del Direttore di gara. Tale versione è stata successivamente confermata dallo stesso Arbitro, che, viste le minacce ricevute dai giocatori del Boccaleone, auspicava di trovare comprensione ed aiuto; invece, gli è stato riservato lo stesso ingiustificabile trattamento anche da parte dell’allenatore. Pertanto, questa Corte concorda con la squalifica deliberata al sig. Beni Antonio dal Giudice di prime cure. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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